Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22971 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22971 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Delle Monache Luciana, nata a Roma il 13/12/1951

avverso l’ordinanza in data 14/03/2012 del Tribunale di Roma, sezione
distaccata di Ostia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la impugnata ordinanza II Tribunale di Roma, sezione distaccata di
Ostia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di Delle Monache
Luciana diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i
fatti concernenti abusi edilizi e paesaggistici, oggetto delle sentenze di condanna
in data 11 dicembre 1998 della Pretura circondariale di Roma e in data 12
dicembre 2007 del Tribunale di Roma, divenute definitive.

Data Udienza: 08/05/2013

In sintesi, l’ordinanza ha escluso che gli abusi edilizi oggetto delle due
sentenze di condanna fossero riconducibili ad un unico disegno criminoso in
considerazione del notevole lasso di tempo intercorso tra i diversi illeciti, nonché
delle diverse caratteristiche dimensionali, costruttive e tipologiche esistenti tra le
opere oggetto della prima pronuncia di condanna e quelle successivamente
realizzate. Il giudice dell’esecuzione ha, però, applicato l’indulto alle pene inflitte
con le predette sentenze di condanna nei limiti, per quanto riguarda quella

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la Delle Monache, tramite il
difensore, che la denuncia per mancanza, contraddittorietà e manifesta iliogicità
della motivazione, nonché errata applicazione di legge.
Nella sostanza si deduce che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto
della produzione dell’istante, costituita da fotografie aeree, dalle quali poteva
evincersi che le opere di cui alla seconda sentenza di condanna erano già state
realizzate all’epoca della prima pronuncia, con la conseguenza che non vi era
stata soluzione di continuità nella condotta illecita ascritta all’imputata, sicché
appariva ovvia la preventiva ideazione della varietà delle condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il giudice dell’esecuzione ha correttamente ancorato la propria decisione
alle risultanze delle sentenze di condanna ed, in particolare, alle date di
consumazione dei reati accertate dai giudici di merito, mentre le censure della
ricorrente si fondano esclusivamente su una diversa ricostruzione fattuale in
contrasto con le risultanze dei giudicati, che non possono essere messe in
discussione in sede esecutiva.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato Inammissibile ai sensi dell’art.
606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2013.

pecuniaria, consentiti dalla legge n. 241/2006.

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