Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22970 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22970 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENMOUSSA IMAD N. IL 17/06/1987
avverso la sentenza n. 1887/2015 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
09/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bergamo, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Benmoussa Imad ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e sei mesi di reclusione ed
C 6.000,00 di multa in ordine al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990).

la mancanza della motivazione in più punti del provvedimento.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo

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