Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22970 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22970 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore Generale presso Corte di Appello di Palermo

avverso la sentenza del 19/11/2012 del Gup di Palermo emessa nei confronti di:
Romano Francesco, nato il 02/08/1940

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Udito l’avv. Paolo Pesciarelli, difensore di Ufficio del ricorrente che ha chiesto il
rigetto del ricorso del PG

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gup del Tribunale di Palermo, con sentenza emessa il 19/11/2012, ex
art. 425 cod. proc. pen., dichiarava di non luogo a procedere nei confronti di
Francesco Romano in ordine al reato di cui all’art. 6, comma 1, L. 210/2008
(come contestato in atti) per non aver commesso il fatto.

2.11 PG presso la Corte di Appello di Palermo proponeva ricorso per

lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il PG ricorrente esponeva che Francesco Romano, anche
quale solo amministratore prestanome (fittizio) della “2P Trasporti srl”,
rispondeva, comunque, del reato di trasporto e raccolta abusiva di rifiuti; attività
espletata nell’ambito dell’esercizio dell’impresa de qua.
Tanto dedotto il PG ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1. Nella fattispecie è stato contestato a Francesco Romano il reato di cui
all’art. 6, comma 1 lett. d) L. 210/2008, perché, in concorso con Valenza
Benedetto nella qualità di legale rappresentante della società denominata “2P
Trasporti srl”, esercente attività di autotrasporti con sede a Capaci (PA), in corso
Isola delle Femmine n. 1, sottoposta a sequestro nell’ambito del procedimento n.
16677/2009 dal Tribunale di Palermo, effettuava attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti anche pericolosi
in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione e comunicazione; fatto
accertato a Partinico il 04/06/2009.
1.2. Il Gup del Tribunale di Palermo, con sentenza emessa il 19/11/2012, ex
art. 425 cod. proc. pen., all’esito dell’udienza preliminare dichiarava di non luogo
a procedere nei confronti di Romano Francesco per non aver commesso il fatto.
Il Gup fondava la propria decisione sull’assunto principale secondo cui essendo Francesco Romano solo il prestanome di Benedetto Valenza, ossia della
persona che di fatto ed in concreto gestiva la società “2P Trasporti srl” – lo
stesso non rispondeva del reato contestatogli attinente all’attività di trasporto,
commercio, gestione e smaltimento dei rifiuti espletata dalla citata società.
2. Trattasi di statuizione errata in diritto per le seguenti ragioni principali:
2

Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606

2.1. Il ruolo, da parte di Francesco Romano, di prestanome di Benedetto
Valenza con conseguente posizione di mero responsabile formale (fittizio) della
citata società, senza essere munito di poteri decisionali, non è stata provata in
concreto, ma è stata desunta da una precedente sentenza del 28/09/2012, ex
art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti di Benedetto Valenza. Invero detta
posizione di mero prestanome in relazione al periodo in questione era passibile di
confutazione a seguito di integrazione probatoria in sede di giudizio.
2.2. La mera posizione dì prestanome, con ruolo di semplce rappresentante
aprioristico la responsabilità del Romano in ordine all’illecita attività di gestione
dei rifiuti espletata per conto della “2P Trasporti srl”. Invero, in capo a Francesco
Romano – trattandosi di reato contravvenzionale (art. 256 d.lgs. 152/2006) sussisteva comunque una posizione di garanzia e di controllo (a prescindere dalla
mancanza di effettivo potere decisionale) in ordine alla legittimità e liceità
dell’attività svolta dalla società.
3.Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Gup del Tribunale di
Palermo in data 19/11/2012, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo
per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso il 03 Maggio 2013.

legale formale della società, comunque, non esclude di per sè solo ed in modo

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