Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22969 del 03/05/2013
Penale Ord. Sez. 3 Num. 22969 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Romano Raffaele, nato il 05/02/1964
avverso l’ordinanza del 17/10/2012 del Tribunale di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chedendo l’inammissibilità del ricorso per rinuncia.
Udito il difensore avv. //
Data Udienza: 03/05/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 17/10/2012 – provvedendo
sulla richiesta di riesame avanzata, fra gli altri, da Raffaele Romano avverso
l’ordinanza del Gip del tribunale di Alessandria, in data 25/09/2012, con la quale
era stata disposta la misura della custodia in carcere nei confronti dello stesso in
ordine al reato di cui all’art. 346 cod. pen., come contestato in atti – in parziale
riforma della predetta ordinanza del 25/09/2012, disponeva, in sostituzione della
2. L’interessato proponeva ricorso i per Cessazione, deducendo censure varie
in relazione alla competenza territoriale del Tribunale di Alessandria ed alla
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 346
cod. pen., come contestato in atti.
3. Raffaele Romano, con atto in data 28/03/2013, dichiarava di rinunciare al
ricorso con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, ex art. 591 lett. d)
cod. proc. pen.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria, che si determina in C 500.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 03 Maggio 2013.
custodia in carcere, quella degli arresti domiciliari, come determinata in atti.