Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22968 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22968 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASSARA’ MARCO N. IL 22/07/1992
avverso la sentenza n. 96/2015 TRIBUNALE di TIVOLI, del
03/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 12/04/2016
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Marco
Cassarà ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione ed
C 3.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti dei
tipi cocaina, hashish e marijuana (art. 73, commi 1 e 1-bis lett. a] d.P.R. n. 309
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando
il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile perché il motivo sui cui si fonda improponibile, atteso che, concordando con il PM la pena da
applicare, l’imputato ha rinunziato a ogni deduzione concernente il merito della
imputazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 12 aprile 2016
del 1990).