Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22968 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22968 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Toninello Stefano, nato il 02/04/1975
Cattelangas srl

avverso l’ordinanza del 28/11/2012 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
chiesto: Rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Venezia, con ordinanza emessa il 18/11/2012 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata da Stefano Toninello e Andrea
Massaggia (quest’ultimo quale rappresentante legale della Cattelangas Sri)
avverso il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM presso il Tribunale di
Napoli, in data 08/11/2012, articolato come in atti (ossia: a) veicolo autobotte
tipo Iveco tg ED 813 VG, condotto da Stefano Toninello; b) kg. 140 (pari a 167

appartenenti alla Cattelangas srl; il tutto in ordine al reato di cui all’art. 49,
comma 1, d.lgs. 504/1995 – rigettava il gravame.

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.
pen.
2.1. In particolare i ricorrenti esponevano che non ricorreva il fumus
commissi delicti dell’ipotizzato reato di cui all’art. 49, comma 1, d.lgs. 509/1995.
Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato
1.1. Il Tribunale di Venezia ha congruamente motivato i punti fondamentali
della decisione.
In particolare il giudice del riesame, mediante un esame analitico ed
esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato allo stato degli atti che
Stefano Toninelt conducente dell’autobotte ED 813

vg

di proprietà della

Cattelangas srl – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti trasportava per conto della Cattelangas srl 140 Kg di gasolio per autotrazione,
senza essere munito della documentazione necessaria per consentire
l’individuazione dei soggetti interessati all’operazione di trasporto, ivi compreso il
destinatario /o i destinatari del quantitativo trasportato (vedi ordinanza
impugnata pagg. 2 – 5).
I beni sottoposti a sequestro costituivano:
a)quanto al quantitativo di gasolio trasportato, corpo di reato;
b)quanto all’autobotte, usata per il trasporto del gasolio, veicolo passibile di
confisca, ex art. 15, comma 3, L. 474/1957.

2

litri) di gasolio per autotrazione contenuto nella predetta autobotte; beni

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie sia il fumus commissi delicti relativo
all’ipotizzato reato di cui agli artt. 40, comma 1. lett. b), 49, comma 1, d.lgs.
504/1995, sia la pertinenza dei beni sequestrati che costituiscono, allo stato /
corpo di reato.
2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame.
Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto non
02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n.
5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745;
Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].
2.1. Ad abundantiam si osserva che l’assunto difensivo principale – secondo
cui l’assenza di documentazione necessaria per individuare i soggetti interessati
al trasporto del gasolio, non rientrava nelle previsioni della norma di cui all’art.
49, comma 1, d.igs. 504/1995 – è infondato.
Invero, l’assenza della predetta documentazione non consentiva la
individuazione dei soggetti interessati all’operazione di trasporto del gasolio, al
pari dell’uso di documentazione falsa /o alterata. L’eventuale assenza
temporanea (e non assoluta) della richiesta documentazione costituisce assunto
in punto di fatto, oggetto di successivi accertamenti da espletarsi in sede di
merito.
3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto

da Toninello Stefano e

Cattelangas srl con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 03 Maggio 2013.

consentite in sede di legittimità [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del

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