Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22967 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22967 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI LAZZARO BENITO N. IL 25/10/1939
avverso la sentenza n. 1065/2015 TRIBUNALE di TIVOLI, del
28/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Benito
Di Lazzaro ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto mesi di reclusione
ed € 2.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti,
fatto ritenuto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
carenza di motivazione riguardo alla compiuta indicazione dell’assenza di presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato
in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di Benedetto; Sez. U
del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

della imputazione).

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