Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22966 del 05/02/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 22966 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRILLO RENATO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL ROSSO DARIO N. IL 01/01/1939 parte offesa nel procedimento
c/
RIVA MARCO N. IL 14/02/1946
LUPO MARRA DIANA N. IL 29/03/1974
STRINI PERSICO ANTONELLA N. IL 07/07/1958
avverso l’ordinanza n. 25815/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 19/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO i
1t/sentite le conclusioni del PG Dott.T”
■:
tp

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 18 gennaio 2012 la Corte di Cassazione – Sezione 7^ penale dichiarava l’inammissibilità del ricorso proposto da DEL ROSSO Dario nell’interesse di alcune
parti offese, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Roma del 9 maggio 2011 con in
quale il detto giudice aveva disposto l’archiviazione del provvedimento relativo al reato di cui

dell’oggetto della investigazione suppletiva e degli ulteriori elementi di prova da ricercare, in
violazione dell’art. 410 cod. proc. pen.
1.2 Avverso la detta sentenza propone ricorso “straordinario” ex art. 625 bis cod proc.
pen. – tramite telegramma – il nominato Avv. DEL ROSSO, riservandosi di presentare
successivamente i motivi nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto nessun motivo a sostegno dell’iniziale ricorso
(rectius, preannuncio telegrafico di esso) è stato presentato da parte del ricorrente, in
aggiunta a ciò rileva la Corte che – tenuto conto della natura del ricorso, qualificato come
ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. peri. – questo, in quanto
proposto nell’interesse della parte civile – è inammissibile, perchè consentito soltanto per
l’imputato (tra le tante, Cass. Sez. 1^ 30.10.2008 n. 4214, Palomba ed altro, Rv. 241847).
2. Alla stregua di tali considerazioni il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile: segue
alla declaratoria di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma – ritenuta congrua di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende, trovandosi lo stesso in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 5 febbraio 2013
re estensore

Il Presidente

all’art. 660 cod. pen. per la mancata indicazione a quel Giudice, da parte del querelante,

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