Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2296 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2296 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Pinto Salvatore Giovanni Battista
2) Avallone Vincenzo

nato il 29.4.1948
nato il 26.12.1953

avverso la sentenza dell’11.10.2011
della Corte di Appello di Salerno
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G„ dr. Sante Spinaci, che ha
chiesto annullarsi, senza rinvio, la sentenza impugnata per
prescrizione
sentito il difensore, avv. Carmine Glovine, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso

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Data Udienza: 28/11/2012

1. Con sentenza dell’11.10.2011 la Corte di Appello di Salerno confermava la
sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, In composizione monocratica, del
22.6.2010, con la quale Pinto Salvatore Giovanni Battista e Avallone Vincenzo
erano stati condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena (sospesa) di giorni 7 di arresto ed euro 22.00,00 di
ammenda ciascuno per il reato di cui agli artt.110 c.p., 181 D.L.vo 42/2004 per
aver eseguito le opere edilizie descritte nell’imputazione in zona sottoposta a
vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione.
Rilevava la Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, che l’area oggetto
dell’intervento ricadeva in area perimetrata ex D.M. 8.11.1968 in applicazione
della L.1497/1939 il cui effetto era stato fatto salvo dall’art.157 co.1 lett.b) e c)
D.L.vo 42/2004. Né poteva farsi riferimento all’abrogazione della L.1497/1939
(prevista dall’art.166 del D.L.vo 490/1999), essendo la regolamentazione degli
elenchi dei beni di interesse pubblico- demandata alle Regioni- disciplinata dagli
artt.149 e ss. del D.L.vo 490/99.
2. Ricorrono per cassazione il Pinto e l’Avallone, a mezzo del difensore,
denunciando la violazione degli artt546 lette) e 192 co.1 c.p.p., nonché
l’erronea applicazione dell’art.181 D.L.vo 42/2004.
La Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, è
Incorsa negli stessi vizi di quella pronuncia.
L’iter argomentativo della sentenza impugnata è logicamente incompatibile con
la consulenza dell’ing. Sarnicola e con la documentazione prodotta, che vengono
allegate per il principio di autosufficienza del ricorso.
L’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincolo paesaggistico, essendo in
vigore all’epoca dei fatti l’art.142 D.L.vo 42/2004, che al comma 2 esclude dalle
aree tutelate per legge quelle che alla data del 6.9.1985 erano delimitate negli
strumenti urbanistici come zone A e B (letta) e quelle ricomprese in piani
pluriennali di attuazione (lett.b).
Come attestato dalla documentazione allegata, l’area in oggetto ricade
all’interno della perimetrazione del centro edificato redatta nel 1982 dal Comune
di Pisclotta ed approvata con delibera n.48.
La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare che l’art.166 (lett.a)
D.L.vo n.490/1999 ha abrogato la L.1497/1939, per cui perde efficacia il D.M.
8.11.1968.
Non essendo l’area soggetta a vincolo paesaggistico le modifiche apportate al
progetto potevano essere sanate con una semplice DIA in sanatoria (ora SCIA).
Con il secondo motivo denunciano la violazione dell’art.157 c.p., non avendo la
Corte territoriale tenuto conto che il reato era prescritto, dovendosi la
sospensione, per II rinvio dell’udienza dell’11.10.2010, intendersi per giorni
sessanta. La prescrizione era quindi maturata già alla data del 24.9.2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, in relazione al primo motivo, non è manifestamente infondato.
Il che consente, per la forza propulsiva dell’atto di impugnazione, di rilevare la
prescrizione nel frattempo maturata.
E’ solo invero l’inammissibilità dell’impugnazione, per una delle cause previste
dall’art.591 c.p.p. oppure per manifesta Infondatezza del ricorso in cassazione, a
precludere ogni possibilità di far valere e rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art.129
cod.proc.pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza
impugnata.
Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per
ultimo sent.n.23428/2005-Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle
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RITENUTO IN FATTO

2. Tanto premesso, essendo stato il reato commesso fino al 24.7.2006 (come da
contestazione “chiusa”), il termine massimo di prescrizione di anni 5, cui va
aggiunto il periodo di sospensione dall’11.1.2010 al 22.6. 2010, per rinvio
dell’udienza determinato dall’adesione del difensore all’astensione proclamata
dagli organi di categoria (tale periodo, contrariamente all’assunto difensivo, va
calcolato per intero, giacchè l’astensione, quantunque tutelata dall’ordinamento
mediante il riconoscimento del diritto al rinvio, non costituisce tuttavia
impedimento in senso tecnico, in quanto non discende da un’assoluta
Impossibilità di partecipare all’attività difensiva, con conseguente inapplicabilità
del limite massimo di giorni 60 di sospensione della prescrizione-cfnex multis
Cass.sez.1 n,25714 del 17.6.2008-), è maturato In data 4.1.2012.
Va emessa, pertanto, Immediata declaratoria ex art.129 co.1 c.p.p di estinzione
del residuo reato per prescrizione.
2.1. Non ricorrono, invece, le condizioni per un proscioglimento ex art.129 co. 2
c.p.p.
Come confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.35490
del 28.5.2009, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è
legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129 comma
secondo cod.proc.pen., soltanto nel casi in cui le circostanze idonee ad escludere
l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non
contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo
appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi
necessità di accertamento o di approfondimento.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (formatasi in relazione alla
normativa precedente, ma “valida” anche in relazione all’art.142 D.L.vo 42/2004
stante la perfetta identità delle disposizioni), “Il sesto comma dell’art.82 del
D.P.R. 24.7.1977, n.616 -come modificato dall’art. 1 della legge n.431/1985stabilisce che: “Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A e
B e -limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione- alle
altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22.10.1971, n. 865″. La norma in
questione, dunque, riguarda soltanto i vincoli imposti dall’art. 1 della legge n.431
del 1985 su intere categorie di beni e non invece i vincoli ordinari imposti con
provvedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 1497/1939, ed
esclusivamente in relazione ai vincoli derivanti dalla legge il legislatore,
considerando prevalenti le esigenze pubbliche connesse ad interessi demografici,
sociali ed economici, ha escluso la necessità dell’autorizzazione ai fini paesisticoambientali in determinate zone urbanizzate o di imminente urbanizzazione, pur
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precedenti decisioni, ha enunciato il principio che l’Intervenuta formazione del
giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione
invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591
comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e
art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non
punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d’ufficio. L’intrinseca
incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione
viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise
sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già
maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti
storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il
giudicato sostanziale”.

essendo anch’esse ontologicamente meritevoli di tutela per la forma del territorio
che integrano” (cfr.Cass.pen.sez.3 n.7941 del 4.6.1998 -Alfano; conf.Cass. sez.3
del 26.4.2000-Cola; Cass. Sez. 3 n.16871 del 17.2.2010, Callea).
La deroga di cui all’art.142 comma D.L.vo 42/2004 riguarda, quindi, soltanto i
vincoli ex lege imposti per “categorie” e non quelli imposti con un provvedimento
amministrativo (II comma 4 del medesimo articolo 142 prevede che “resta in
ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati
nell’art.157”).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma il 28.11.2012

P. Q. M.

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