Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22956 del 03/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 3 Num. 22956 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

6
avverso la sentenza del 26/0f/2011 del Tribunale di Milano, emessa nei confronti
di Crippa Francesco, nato il 13/03/1966

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo Montagna che ha
concluso chedendo l’annullamento con rinvio per il 165 cod. pffirt pen.. Rigetto
nel resto.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 03/05/2013

1 ,114,7•9N4

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 26/05/2011 dichiarava
Francesco Crippa colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001;
256, comma 1 lett. a), d.lgs. 152/2006; 181 d.lgs. 42/2004; 734 cod. pen.
[come contestati ai capi a), b), c), d) della rubrica; fatti commessi sino al
Gennaio 2010] e lo condannava alla pena di mesi sei di arresto ed C 14.000,00

2.11 PM presso il Tribunale di Milano proponeva ricorso immediato per
Cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il PM esponeva:
a)che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
era illegittima perché in violazione degli artt. 164, ultimo comma, e 165, comma
2, cod. pen., avendo l’imputato già usufruito in precedenza due volte di detto
beneficio e permanendo le conseguenze dannose del reato;
b)che la concessione delle attenuanti generiche non era congruamente
motivata.

3. Le censure inerenti alla concessione delle attenuanti generiche
costituiscono doglianze attinenti a vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.
proc. pen., con conseguente conversione del ricorso in Appello, ai sensi dell’art.
569, comma 3, cod. proc. pen.
Gli atti, pertanto, vanno trasmessi alla Corte di Appello di Milano per il
giudizio di Appello.

P.Q.M.

La Corte
Convertito il ricorso in Appello dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Appello di Milano
Così deciso il 03 Maggio 2013.

di ammenda; pena sospesa.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA