Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22955 del 26/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 22955 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Atzori Mirko, n. a Senorbi il 09/11/1982;
Atzorl Manlio, n, a Selegas il 18/10/1985;
Usai Stefano, n. a Cagliari il 13/08/1982;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, in data 02/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale N. Lettieri, che ha concluso per inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

l. Con sentenza del 02/02/2012 la Corte d’Appello di Cagliari ha confermato la
sentenza del G.u.p presso il Tribunale di Cagliari di condanna di Atzori Mirko e
Manlio per la detenzione e cessione a diversi giovani di imprecisati quantitativi di
hashish, limitatamente ai fatti commessi successivamente al 18 luglio 2004,
dichiarando prescritti i fatti commessi in precedenza, e di condanna di Usai

Data Udienza: 26/04/2013

Stefano sempre per il concorso nel reato di detenzione e cessione a diversi
giovani di quantitativi di cocaina e hashish.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione tramite il difensore Atzori Mirko e
Atzori Manlio.
Con un unico motivo lamentano mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione. Deducono che la Corte, dopo avere dichiarato
gli imputati senza fornire prova alcuna in relazione all’effettiva esistenza di
episodi di cessione di sostanze illecite nei tre mesi, ovvero dal 18 luglio al 30
ottobre 2004, rimasti esclusi dal periodo per il quale ha operato la prescrizione.
La sentenza impugnata si è limitata a descrivere le modalità operative mediante
le quali i coimputati cedevano le sostanze stupefacenti ma non ha dato alcuna
indicazione cronologica in relazione ai diversi episodi posti in essere. Anche
l’imputazione ha genericamente indicato quale periodo iniziale dell’attività di
spaccio l’anno 2001 e quale periodo finale quello in cui vennero rese le
dichiarazioni accusatorie da parte di Solinas. L’unico episodio cronologicamente
inquadrabile nel periodo rimasto fuori dalla prescrizione ha peraltro riguardato
l’acquisto di sostanza stupefacente effettuato da Solinas direttamente da Pietro
Angelo Arba e non dai fratelli Atzori, anch’essi meri acquirenti – assuntori. Solo
Manlio poi sarebbe stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e
segnatamente di due pezzi di hashish di peso complessivo di 0,6 grammi mentre
nessuno dei due è mai stato trovato in possesso di strumenti quali coltellini,
bilancini di precisione, quantità di denaro o altro indicativo di attività di spaccio
successivamente alla data del 18 luglio 2004.
3. Ha presentato ricorso anche Usai Stefano.
Con un unico motivo, volto a censurare l’erronea applicazione della legge penale
con riferimento all’intervenuta estinzione del reato, osserva che l’unico elemento
di prova a suo carico sarebbe dato dalle dichiarazioni rilasciate da Solinas , il
quale tuttavia si sarebbe limitato ad asserire che un certo Arba di San Basilio si
accompagnava ad altro soggetto senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa
l’identità di costui. In altri termini i giudici di merito avrebbero omesso di
prendere nella dovuta considerazione il rapporto diretto tra lo stato di
tossicodipendente e la condotta imputata tanto più alla luce delle modiche
quantità di droga destinate ad un uso esclusivamente personale. Lamenta inoltre
che il riconoscimento della ipotesi di lieve entità, di fatto rappresentante una
vera e propria fattispecie di reato autonoma, dovrebbe condurre a ritenere ormai
prescritto il reato contestato, decorrendo il termine dal mese di giugno del 2005,
2

prescritti i fatti commessi fino al 18 luglio 2004, ha ritenuto colpevoli comunque

non comprendendosi perché la prescrizione sia stata dichiarata nei confronti dei
Fratelli Atzori e non anche nei confronti propri.

CONSIDERATO IN

Dzurro

impugnata ha fondato la conferma della statuizione di condanna di primo grado,
fatto salvo il periodo per il quale è maturata la prescrizione, sulle dichiarazioni,
rese in data 6 novembre 2004, da Solinas Davide che, in seguito ad una
denuncia sporta dal nonno, aveva rivelato ai carabinieri di avere eseguito dei
furti per acquistare sostanze stupefacenti, indicando tra i propri fornitori i due
fratelli Atzori, che la occultavano in muri di pietra attigui a casa loro e la
consegnavano poi in un punto prestabilito; gli stessi Atzori gli avevano proposto,
circa un mese e mezzo prima, di acquistare cocaina da tale Arba, con il quale egli
si era poi effettivamente incontrato acquistando tre grammi di cocaina; la stessa
sentenza ha inoltre significativamente posto in rilievo il riscontro a tali
dichiarazioni rappresentato da quanto dichiarato da Pingitori Daniele e Codazzo
Ivan che avevano concordemente descritto una serie di acquisti finalizzati al
consumo regolare di gruppo che si svolgevano con cadenze regolari (ovvero ogni
sabato) da parte di un nucleo stabile di giovani.
Ne consegue, allora, che, riferendosi le dichiarazioni di Sollnas a quanto
evidentemente avvenuto sino al 6 novembre 2004 (tanto da avere lo stesso
espressamente citato l’episodio, avvenuto un mese e mezzo prima, riguardante
l’acquisto da Arba), data in cui, come visto, dette dichiarazioni vennero rese, e
riguardando le dichiarazioni di riscontro di Pingitori e Codazzo acquisti che
avvenivano regolarmente, sino a tale momento, ogni sabato, la Corte territoriale
ha implicitamente ritenuto di affermare come sussistente la prova dei fatti in
ordine a tale complessivo periodo, del resto già indicato in imputazione sino al
novembre del 2004 appunto, salvo ritenere intervenuta la prescrizione sino al 18
luglio 2004. Esattamente al contrario, invece, e con un procedimento logico
evidentemente non condivisibile tanto da attingere l’inammissibilità, il ricorrente
ha ritenuto che, una volta dichiarata la prescrizione sino al 18 luglio 2004, sia
venuta a mancare, per ciò solo, la giustificazione probatoria per il periodo
temporale, pur compreso nella contestazione ed incluso, come risultante dalla
motivazione dell’impugnata sentenza, nelle dichiarazioni del Solinas, maturato
sino al novembre successivo.

3

4. Il ricorso di Atzori Mirko e Manlio è manifestamente infondato. La sentenza

5. Anche il ricorso di Usai Stefano è manifestamente infondato.
Quanto alla sua responsabilità per i fatti contestatigli la gravata sentenza ha
argomentato in maniera compiuta ed esente da manifeste illogicità, a pagg. 13 e
14, sulla base delle conversazioni di cui alle intercettazioni telefoniche, alcune di
esse analiticamente evidenziate quanto al loro contenuto (segnatamente quelle
del 23 aprile, del 30 aprile, del 23 maggio e del 31 maggio) e già considerate dal

traffici di cui al capo E .
Circa poi la doglianza in ordine alla prospettata prescrizione del reato, va
osservato che la stessa non si è comunque maturata anteriormente
all’impugnata sentenza : anche tenendo conto solo della condotta di detenzione
e cessione riguardante l’hashish, il nuovo, più favorevole ex lege n. 251 del
2005, termine pari ad anni sette e mesi sei, decorrente dal più favorevole dies a

quo del novembre 2004, cui dovrebbero aggiungersi 14 giorni di sospensione
(per rinvio dal 22/11/06 al 07/12/06) sarebbe maturato, al più presto, solo in
data 14/05/2012; né la prescrizione può essere rilevata ora attesa
l’inammissibilltà del ricorso comportante la mancata instaurazione di un regolare
rapporto processuale (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
217266).

6.

I ricorsi sono pertanto inammissibili, conseguendone la condanna dei

ricorrenti al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in
dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione
dell’art. 616 c.p.p.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.

e

Così deciso in Roma il 26 aprile 2013

Il ih
C sigli e est.

Il Presidente

giudice di primo grado, da esse evincendo il pieno coinvolgimento dell’Usai nei

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA