Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22955 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22955 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JALLOKUNDA LOMAN N. IL 01/01/1985
avverso la sentenza n. 2739/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
21/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano in composizione
monocratica, su richiesta dell’imputata concordata con il PM, ha applicato a Jallokunda Loman ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di sei mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze
stupefacenti, fatto ritenuto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
mancanza di motivazione riguardo all’assenza dei presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in € 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

1990).

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