Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22954 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22954 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALDASSARRE GAETANO N. IL 12/10/1985
avverso la sentenza n. 1803/2014 GIP TRIBUNALE di TRANI, del
18/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Trani, su richiesta
dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Gaetano Baldassarre ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di un anno e otto mesi di reclusione ed C
5.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del
tipo marijuana (art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990).

carenza di motivazione riguardo alla compiuta indicazione dell’assenza di presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina);
la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dello
art. 129 cod. proc. pen. è stata oltretutto ravvisata in ordine al reato
concorrente.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA