Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22951 del 18/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 22951 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRODDI BRUNO N. IL 18/07/1965
avverso la sentenza n. 2591/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 14/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 14–,A ‘114 Z.e.
che ha concluso per li

Data Udienza: 18/04/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

//■–

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 9/7/2007, resa a
seguito di rito abbreviato condizionato, dichiarava Bruno Piroddi
colpevole dei reati di cui all’art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, per avere
detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo eroina al fine di
contravvenuto agli obblighi inerenti la misura di sorveglianza speciale, con
obbligo di soggiorno, impostagli con provvedimento del Tribunale di
Pescara, in data 21/7/2005, e lo condannava alla pena di anni 1, mesi 6 e
giorni 10 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
La Corte di Appello di L’Aquila, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 14/3/2012, in
parziale riforma del decisum di prime cure, unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione, ritenuto più grave quello sub A), ha rideterminato la
pena inflitta al Piroddi in anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, con i seguenti
motivi:
-inosservanza delle norme processuali, inerenti all’utilizzabilità in via
principale delle sommarie informazioni a seguito della escussione del
teste in sede di giudizio abbreviato condizionato all’esame testimoniale;
violazione dell’art. 350, cc. 6, cod.proc.pen.;
-vizio di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza del
prevenuto in relazione al delitto sub A), e incoerenza giustificativa posta a
sostegno della ritenuta responsabilità dell’imputato, il quale, nella
insussistenza di prove certe, doveva essere assolto;
-nullità della sentenza in relazione all’art. 73, d.P.R. 309/90, nonché
insussistenza del delitto di cui al capo B), la cui concretizzazione è stata
determinata da una non corretta applicazione della norma penale ex art.
9, L. 1423/1956, visto che l’imputato effettuava un incontro, accadimento

cessione a terzi, e di cui all’art. 9, co. 2 e 3, L. 1423/56, per avere

occasionale e isolato, privo di allarme sociale, di certo non sintomatico di
una relazione stabile e abituale con pregiudicati, di talchè era da
escludere la intenzionalità di violare sistematicamente l’obbligo connesso
alla misura di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla
ritenuta concretizzazione dei reati in contestazione e alla ascrivibilità di
essi in capo al prevenuto, è da ritenere logica e corretta.
Con il primo motivo di annullamento la difesa del Piroddi eccepisce la
nullità della sentenza, per vizio del discorso giustificativo, sviluppato dalla
Corte territoriale, nel valutare attendibili le dichiarazioni rese da Mauro Di
Girolamo in sede di s.i.t. ai Carabinieri in data 25/1/2007 e non quelle
dallo stesso fornite, quale testimone, nel corso del giudizio abbreviato
condizionato.
La censura è manifestamente priva di fondamento.
Il giudice di merito dà ampia ed esaustiva giustificazione delle ragioni per
le quali ha ritenuto credibile il narrato offerto dal Di Girolamo nella
immediatezza dei fatti, indicando nell’imputato il soggetto che gli aveva
venduto la cocaina, e che la stessa sostanza non fosse destinata ad uso di
gruppo.
Ad avviso del decidente, a giusta ragione, le correzioni di tiro del predetto
Di Girolamo, operate nel corso della integrazione probatoria
dell’abbreviato, alla udienza del 9/7/2007, hanno il sapore di una versione
dell’ultima ora, poco credibile nella sua spiegazione soggettiva e
soprattutto nella portata rettificatoria: se, infatti, il teste si trovava sotto
l’effetto del metadone nel momento in cui fu sentito dai carabinieri, il
25/1/2007, non si vede come abbia potuto meglio ricordare quanto

Il ricorso è inammissibile.

accaduto a distanza di quasi sei mesi, fornendo una diversa versione dei
fatti.
Di poi, che, in ogni caso, non si sia trattato di un mandato ad acquistare,
dato al Piroddi per un consumo di droga congiunto, rimane attestato,
irrefutabilmente, dalla circostanza che lo stupefacente trovato in

del suo interrogatorio in sede di convalida dell’arresto, ha specificamente
fatto riferimento all’uso personale di eroina.
Sempre con il primo motivo di annullamento, il ricorrente eccepisce la
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a s.i.t., assunte dalla p.g, ex art. 350,
co. 6, cod.proc.pen..
Anche detta censura è totalmente priva di pregio.
Sul punto rilevasi che il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a
prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale
sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la res judicanda sia
definita alla stregua degli atti di indagine, già acquisiti, e rinunciano a
chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli
elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore
probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si
svolge, invece, nelle forme ordinarie del dibattimento, senza potere né
sceverare, né eccepire alcunché nell’ambito di tali risultanze, salvo le

possesso del prevenuto era del tipo cocaina, laddove lo stesso, nel corso

eccezioni di nullità assoluta e le inutilizzabilità cosiddette patologiche
(Cass. 3/8/2005, n.29240).
Conseguentemente, questa Corte ha avuto modo di affermare che le
dichiarazioni spontanee, rese dall’indagato alla polizia giudiziaria sono
utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità
o in correità ( Cass. n. 48508/2009; Cass. 15/12/2011, n. 21265).
Con il secondo motivo di annullamento la difesa del prevenuto eccepisce
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 192 cod.proc.pen., nonché

Y

-4e—

vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità per il delitto sub
A).
Le doglianze sono del tutto prive di fondamento, in quanto il giudice di
merito perviene a riconoscere la colpevolezza del Piroddi in ordine al
reato ex art. 73, co. 1, d.P.R. 309/90, dando piena contezza delle ragioni
analisi valutativa esaustiva e corretta degli elementi costituenti la
piattaforma probatoria, sui quali al giudice di legittimità è precluso
procedere a nuovo esame estimativo.
Va, altresì, rilevata la compiutezza dell’iter logico, seguito dalla Corte
territoriale nel ritenere la sussistenza del reato di cui all’art. 9, L.
1423/1956, col richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di
legittimità, secondo cui colui che commette un delitto durante il periodo
durante il quale è soggetto a sorveglianza speciale deve rispondere anche
del reato di violazione della prescrizione di vivere onestamente e di
rispettare le leggi ( Cass. 18/10/2007, n. 39909; Cass. 12/5/2004, n.
32915): nella specie è evidente come la sussistenza della violazione
dell’art. 73, d.P.R. 309/90, abbia determinato la concretizzazione del
reato di cui al citato art. 9.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Piroddi abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso,a norma dell’art.
616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

4

poste a fondamento della propria raggiunta convinzione, a seguito di una

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 18/4/2013.

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