Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22946 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22946 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VALLE CHRISTIAN N. IL 11/03/1974
avverso la sentenza n. 2840/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 12/04/2016
Motivi della decisione
Christian Valle ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di
Genova che, a conferma di quella emessa in esito a giudizio abbreviato dal locale
Tribunale il 26/03/2010, ne ha ribadito la condanna alla pena di sei mesi di
reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.).
Il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e carenza della
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte
territoriale diffusamente trattato la doglianza, costituente del resto l’unico motivo
di impugnazione, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod.
pen.; il resto riguarda il merito delle valutazioni svolte sul punto.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 12 aprile 2016
motivazione riguardo all’invocata rideterminazione del trattamento sanzionatorio.