Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22945 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22945 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 12/04/2016
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHEIKH KHOULE ALIAS… N. IL 18/01/1996
avverso la sentenza n. 1411/2015 TRIBUNALE di TORINO, del
14/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
d7)
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato a Cheikh
Khoule alias Khoule Cheikh ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena di otto
mesi di reclusione per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, fatto
ritenuto di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1 della
personali aggravate (artt. 582, 585, 576, 61 n.2 cod. pen., capo 3), ritenuti
avvinti dal vincolo della continuazione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
carenza di motivazione riguardo alla compiuta indicazione dell’assenza di presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
nonché alla determinazione in concreto della pena applicata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.
Roma, 12 aprile 20
imputazione), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen., capo 2) e lesioni