Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22944 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22944 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARROUCH ADIL N. IL 04/04/1982
avverso la sentenza n. 10074/2010 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VI ONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bologna, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato ad Arrouch Adil ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. peri. la pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed C
14.000,00 di multa per il reato di illecita detenzione continuata di sostanze stupefacenti dei tipi hashish e cocaina (artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1 d.P.R.

proc. pen. dal concorrente delitto di cui all’art.

4.4 dello stesso d.P.R. (capo A).

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
insufficiente motivazione riguardo alla compiuta indicazione dell’assenza di presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
nonché riguardo alla congruità della pena irrogata.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina);
la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di proscioglimento ai sensi dello
art. 129 cod. proc. pen. è stata oltretutto ravvisata in ordine al reato
concorrente.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

n. 309 del 1990, capo B-bis dell’imputazione), prosciogliendolo ex art. 129 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA