Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22942 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22942 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAFIRENZE UMBERTO N. IL 26/01/1990
avverso la sentenza n. 3432/2014 TRIBUNALE di BARI, del
27/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 12/04/2016

Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari in composizione monocratica, su richiesta dell’imputato concordata con il PM, ha applicato ad Umberto
Lafirenze ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione ed C 3.000,00 di multa per i reati di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, fatto ritenuto di lieve entità (art. 73, comma 5

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
insufficiente motivazione riguardo alla compiuta indicazione dell’assenza di presupposti per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Tanto premesso, si osserva che l’impugnazione si rivela inammissibile per
manifesta infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata,
si è conformato alle indicazioni di questa Corte regolatrice e adeguandosi a
quanto contenuto nell’accordo tra le parti ed esplicitando l’effettuazione dei
controlli a lui demandati, ha soddisfatto in maniera adeguata all’obbligo di motivazione, calibrato in rapporto alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. Sez. U del 27/03/1992, Di
Benedetto; Sez. U del 27/09/1995, Serafino; Sez. U del 25/11/1998, Messina).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.500,00 (millecinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 (millecinquecento) in favore della
cassa delle ammende.

Roma, 12 aprile 2016

Il Presidente

d.P.R. n. 309 del 1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.)

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