Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2294 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2294 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Poerio Nicola, n. a Casabona il 12/06/1955;
Armano Maria Chiara, n. a Polizzi Generosa il
07/01/1959;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 07/02/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di Armano e
per l’annullamento con rinvio del ricorso di Poerio per la rideterminazione della
pena, qualificato il reato contestato al capo B) come ricettazione, e per il rigetto
nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/02/2012 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma
della sentenza del Gip presso il Tribunale di Milano dell’11/07/2011 di condanna
di Poerio Nicola e Armano Maria Chiara per reati in materia di stupefacenti
(entrambi gli imputati), nonché di falso e ricettazione

(il

solo Poerio),

Data Udienza: 22/11/2012

rideterminava la pena in anni nove di reclusione ed euro 60.000 di multa per
Poerio e in anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per Armano.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
Armano Maria Chiara lamenta la mancata assoluzione per non avere commesso il
fatto, e contesta l’ applicazione della circostanza aggravante della ingente
generiche sulle contestate circostanze aggravanti.
Poerio Nicola deduce con un unico motivo, incentrato su violazione di legge e
vizio di motivazione, più profili di doglianza.
Lamenta anzitutto la erronea applicazione della circostanza aggravante della
Ingente quantità, fondata sulla sola valutazione del principio attivo e della dose
media giornaliera, non più in vigore, e quindi come tale non univoca e certa. Né
il concetto è stato rapportato all’area di mercato considerata nel momento
storico.
Sotto un secondo profilo lamenta il mancato esame della consapevolezza da
parte dell’imputato del reale contenuto dei beni trasportati nel furgone utilizzato.
Quanto al reato di riciclaggio contesta che dagli atti siano emersi elementi
indicanti in lui stesso, e non piuttosto in terze persone, l’autore del
camuffamento del mezzo e, quanto ai reati di falso, la considerazione che il solo
fatto di avere passato indenne i confini di Italia e Francia possa condurre, come
la Corte d’appello ha fatto, ad escludere la mancanza di grossolanità del falso.
Contesta inoltre l’illogicità della mancata concessione delle attenuanti generiche
fondata sul solo dato dei precedenti penali anche alla luce dello stato di
tossicodipendenza e di difficoltà economica.
In data 05/06/2012 Armano Maria Chiara ha dichiarato di rinunciare al ricorso
con dichiarazione fatta pervenire alla cancelleria della Corte d’Appello di Milano,
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso di Armano Maria Chiara va dichiarato inammissibile ex art. 591,
comma 1, lett. d) c.p.p. per rinuncia allo stesso con conseguente condanna della
ricorrente, stante la mancata evidenziazione di oggettive ragioni sopravvenute,
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
4. Anche il ricorso di Poerio Nicola è inammissibile. Quanto in particolare al
primo profilo di doglianza, lo stesso è manifestamente infondato. La sentenza di
2

quantità nonché il giudizio di esclusione della prevalenza delle attenuanti

condanna impugnata è intervenuta in relazione alla detenzione, a fini di
cessione, di kg.21,207 (corrispondente all’8% della complessiva sostanza “lorda”
di kg.260,55) di principio attivo di sostanza stupefacente del tipo hashish. La
Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante della
Ingente quantità di sostanza stupefacente a fronte di detto quantitativo e del
numero di dosi medie singole ricavabili, pari a 840.000, attesa l’idoneità di una

e pur sulla base della giurisprudenza di legittimità invocata dal ricorrente. Ciò
posto, va osservato che, intervenendo su una elaborazione giurisprudenziale non
uniforme che si era venuta formando sulla individuazione dei limiti quantitativi al
di sotto dei quali non potesse configurarsi la circostanza aggravante in oggetto,
le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che detta aggravante non è di
norma ravvisabile allorquando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore
massimo in milligrammi (valore – soglia) determinato per ogni sostanza nella
tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale
valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. U., n.
36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 253150). Le Sezioni Unite hanno
individuato la soluzione all’interno del sistema approntato dalla legge e, in
particolare, delle tabelle nelle quali sono iscritte le sostanze stupefacenti e
psicotrope, tabelle che indicano, tra l’altro, i cosiddetti “limiti-soglia”, cioè i limiti
quantitativi massimi previsti, oltre i quali le condotte descritte nell’art. 73,
comma 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990 sono considerate di regola penalmente
rilevanti e, quindi, potenzialmente assoggettabili al trattamento sanzionatorio
previsto dal comma 1 del medesimo articolo. Tali limiti, che costituiscono il
discrimine tendenziale fra “uso personale”, che non comporta sanzione penale, e
le condotte di detenzione penalmente represse e che, dunque, individuano la
soglia di punibilità (e dunque un limite “verso il basso”), ben possono offrire,
secondo le Sezioni Unite, un parametro numerico anche per la determinazione
del concetto di ingente quantità, tenendo necessariamente conto, peraltro, anche
a tal fine, del principio attivo e dunque delle dosi utilmente realizzabili.
Avendo allora come riferimento e punto di partenza il valore-soglia previsto dalle
predette tabelle (in quanto “unità di misura” rapportabile al singolo clienteconsumatore), le Sezioni Unite hanno ritenuto conseguente stabilire, sulla base
della fenomenologia relativa al traffico di sostanze stupefacenti, come risultante
in relazione ai casi sottoposti al suo esame e riferibili all’intero territorio
nazionale, e tenuto conto del grado di “purezza” medio relativo alle singole
sostanze (per l’hashish, in particolare, la percentuale media del 5%) una soglia,
ponderalmente determinata, al di sotto della quale non possa di regola parlarsi di

simile quantità a soddisfare le esigenze di una platea assai estesa di consumatori

quantità “ingente”. Hanno pertanto affermato che, avendo riferimento alle
singole sostanze indicate nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, non possa
appunto ritenersi “ingente” un quantitativo di sostanza stupefacente che non
superi di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in milligrammi nella
tabella), in tal modo peraltro, e sia pure attraverso l’impiego dei limiti massimi
Indicati piuttosto che del valore ponderale globale, mostrando di condividere, in

Corte con le sentenze emesse a far tempo dal 2010 (cfr. in particolare, per tutte,
Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2012, Castrogiovanni, Rv. 247374). Tale
conclusione, hanno chiarito le Sezioni Unite, finisce per corrispondere, peraltro, a
quei criteri di ragionevolezza, di proporzionalità e di equità, che proprio la
sentenza Sez. U. n. 17 del 21/06/2000, Primavera, ebbe, a suo tempo, a
indicare. La soglia in tal modo individuata, ha infine chiarito la Corte, proprio
perché volta a definire tendenzialmente la quantità minima, comporta
unicamente di per sé l’impossibilità di ritenere configurata al di sotto di essa la
ingente quantità, dovendo invece, al di sopra di essa, lasciarsi alla valutazione in
concreto del giudice del merito la individuazione o meno delle connotazioni della
ingente quantità.
Ciò posto, allora, non può dubitarsi del fatto che la valutazione in ordine alla
ricorrenza dell’aggravante operata a suo tempo dai giudici di appello sia
sicuramente in linea con i principi stabiliti da questa Corte a Sezioni Unite.
Escluso che, preso a parametro per l’hashish il valore soglia di 500 milligrammi
di cui al d.m. 11 aprile 2006 (essendo stato il d.m. 4 agosto 2006, che portava a
1.000 tale soglia, annullato dal Tar del Lazio con sentenza n. 2487 del 2007), e
moltiplicato lo stesso per il coefficiente di 2.000 (così ottenendo il valore limite di
1.000 grammi ovvero di 1 chilogrammo), un quantitativo di sostanza pura pari,
come quella di specie, a 21,207 chilogrammi si situi al di sotto di tale limite, la
Corte territoriale ha logicamente e motivatamente inquadrato lo stesso
nell’ambito tipico della ingente quantità, atteso il numero di dosi ricavabili (pari a
ben 840.000) e, corrispondentemente, del numero dei frultori finali.

Allo stesso tempo, escluso che la decisione delle Sezioni Unite abbia comportato,
con riguardo alla posizione del ricorrente, un mutamento

in peius delle

coordinate interpretative della norma in applicazione (posto che, come
correttamente posto in luce dalla sentenza impugnata, il quantitativo detenuto
dal Poerio, pari a kg. 260,55 lordi, era in ogni caso certamente ben al di sopra
del limite di 50 chilogrammi di quantitativo globale preso a parametro dalle
decisioni della Corte del 2010 già ricordate sopra, considerato un principio attivo

4

via di prima approssimazione, i criteri indicati dalla Sesta Sezione di questa

t

medio del 5%), il ricorso non può che essere considerato manifestamente
infondato.
5. Il secondo ed il terzo profilo di doglianza del ricorso di Poerio, rispettivamente
volti a sostenere la mancata consapevolezza della natura di quanto trasportato e
la mancanza di prove circa l’attribuibIlità alla propria persona della condotta di
censure non contenute nell’atto di appello, essi sono infatti anche volti a
sollecitare rivisitazioni in fatto dei giudizi di merito del tutto inibite a questa
Corte.
Infine, il quarto ed il quinto profilo di doglianza sono manifestamente infondati :
da un lato la Corte territoriale ha esaustivamente e logicamente escluso la
pretesa grossolanità della contraffazione della targa sulla base dell’avvenuto
superamento dei confini italo – francesi e franco – spagnoli, pretendendo,
invece, il ricorrente una diversa valutazione degli esiti probatori anche in tal caso
non consentita, e, dall’altro, ha negato le circostanze attenuanti generiche
ponendo ineccepibilmente in rilievo i numerosi, gravi e specifici precedenti
penali dell’imputato pur avendo egli fruito, nel tempo, di ogni sorta di benefici.
6. Alle dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di
entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500,00 quanto ad
Armano Maria Chiara e di euro 1.000,00 quanto a Poerio Nicola.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 quanto alla Armano e di euro 1.000
quanto a Poerio, il tutto in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in R a, il 22 novembre 2012
Il Consigliere stensore

Il Presidente

riciclaggio di cui al capo b) dell’imputazione, sono inammissibili; oltre a proporre

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