Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22939 del 23/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 22939 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CORTESE ARTURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARGINEAN VILUT STEFAN N. IL 08/02/1988
avverso la sentenza n. 28/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
entite le conclusioni del PG Dott. ACAL PoLt CASTR-0 )
tvz Ok ce9To

Uditi difensor Avv.;

U

r

r”‘

4e,

Data Udienza: 23/05/2013

FATTO
Con sentenza in data 16.04.2013 la Corte di appello di Roma disponeva la
consegna di Marginean Vilut Stefan, destinatario di un mandato di arresto europeo
dell’A.G. romena, emesso il 22.06.2012 dal Tribunale di Blay, relativo alla
esecuzione della pena detentiva definitiva di anni due e mesi sei di reclusione, inflitta
Propone ricorso il consegnando, deducendo che illegittimamente gli è stata
respinta la richiesta di espiare la pena in Italia, nonostante che egli si trovi quivi da
diversi anni, unitamente ai fratelli e svolga regolare attività lavorativa dal settembre
2012.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini, invero, della rifiutabilità della consegna del cittadino comunitario a sensi
dell’art. 18, lett. r), della legge 69 del 2005, la nozione di residente va determinata in
modo che sia funzionale all’assimilazione dello straniero residente al cittadino,
operata dall’art. 4 n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio d’Europa,
con la conseguenza che assume rilievo l’esistenza di un radicamento reale e
significativo dello straniero in Italia, derivante dall’avere egli ivi istituito con
continuità temporale e sufficiente stabilità territoriale la sede principale dei suoi
interessi affettivi e professionali, con una scelta indicativa della volontà di stabile
permanenza nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo (Cass. sentt.
nn. 12665 e 17643 del 2008).
Nella specie, la circostanza della residenza in Italia, in una all’attribuzione del
numero di codice fiscale, dal 2008, e le allegate dichiarazioni sul mantenimento dei
fratelli col proprio lavoro, sono ben lungi, a fronte dei dati, correttamente ritenuti
decisivi dalla Corte d’appello, di un contratto di lavoro del settembre 2012, del
contratto di locazione del gennaio 2013, del rilascio della carta d’identità in data

dalla Corte d’appello di Alba Julia con sentenza del 29.05.2012.

22.01.2013 e della certa presenza in Romania dal maggio all’agosto 2011 e nel 2012
durante il processo, dal dimostrare la sussistenza dei presupposti di quella stabile e
duratura permanenza in Italia, caratterizzata da significativi legatili sociali, familiari
ed economici, che sola può integrare l’effettivo radicamento del soggetto nel
territorio, utile agli effetti del citato art. 18, lett. r), della legge 69 del 2005.
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000,00.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della
legge 69 del 2005.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA