Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22936 del 23/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22936 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CORTESE ARTURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BARI
nei confronti di:
RISTEVSKI BLAGOJA N. IL 03/04/1958
avverso l’ordinanza n. 2/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
21/03/2013

i- ta la relazione fatta dal Consigliere Do ttI ARTURO CORTESE;

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sentite le conclusioni del PG Dott. AZA0 Youay-r -Cto

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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 23/05/2013

In data 12.01.2013 Ristevsld Blagoya verme arrestato a seguito di provvedimento di
cattura emesso il 03.10.2012 dall’autorità giudiziaria di Bitola (Macedonia) sulla base
della sentenza del Tribunale di Bitola del 07.03.2007 che lo aveva condannato alla
pena di anni sei di reclusione per tentato omicidio commesso il 28.11.2004. L’arresto
venne ritualmente convalidato dalla Corte di appello di Bari, con applicazione in via
provvisoria della misura coercitiva, di cui venne data comunicazione all’autorità
richiedente in data 14.01.2013.
Con ordinanza in data 21.03.2013, la Corte di Appello di Bari ordinava l’immediata
liberazione del predetto, in applicazione del comma 4 dell’art. 16 della Convenzione
Europea di Estradizione (corrispondente al coordinato disposto degli artt. 716,
comma 5, e 715, comma 6, cpp.), per mancato invio nel termine di 40 giorni della
domanda di estradizione e relativi allegati.
Avverso tale provvedimento ha proposto impugnazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, deducendo che non sussiste in fatto il
presupposto del mancato invio della domanda di estradizione, in quanto risulta dagli
atti che la domanda di estradizione è stata tempestivamente inviata al nostro
Ministero della Giustizia, come da fax spedito il 19.02.2013 alla Corte d’appello di
Bari.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il P.G. ha, invero, documentato che effettivamente il Ministero della Giustizia ebbe a
comunicare alla Corte d’appello di Bari, con fax del 19.02.2013, il tempestivo invio,
da parte delle autorità macedoni, della domanda di estradizione, riservandosi di
trasmetterla, con l’allegata documentazione, dopo l’effettuazione della traduzione in
lingua italiana.
Non sussiste, dunque, il presupposto del mancato tempestivo invio, posto a base del
provvedimento impugnato.
Per completezza, si può aggiungere che la mancata contestuale traduzione della
domanda in lingua italiana non può per sé inficiare la validità dell’invio ai fini della
richiamata norma di cui al comma 4 dell’art. 16 della Convenzione Europea di
Estradizione del 13.12.1957. Vero è infatti che l’art. 23 di tale Convenzione dispone
testualmente che “gli atti da produrre saranno redatti sia nella lingua della Parte
richiedente sia in quella della Parte richiesta. Quest’ultima potrà richiedere una
traduzione nella lingua ufficiale del Consiglio d’Europa che essa sceglierà.”.
Senonché la statuizione in parola, corrispondente alla disposizione dettata dall’art.
201 disp. att. cpp. (che prevede che “le domande provenienti da un’autorità straniera
nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua
italiana”), pone a carico dello Stato richiedente un onere allo scopo di assicurare la
funzionalità ed il celere svolgimento delle procedure estradizionali ma non determina
di per sé la “nullità” della richiesta di estradizione e della relativa procedura (v. in tal

FATTO

/)7

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte d’appello di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2013
Si!iere stensore

senso Sez. 6, n. 24707 del 24/05/2007, Lupan, Rv. 237113; Sez. 6, n. 18704 del
18/03/2008, Boldea, Rv. 239678). Se, quindi, il mancato assolvimento di tale onere
giustifica la richiesta di adempimento della parte richiedente, ciò non significa che
l’autorità italiana ricevente non possa decidere (come avvenuto nel caso di specie) di
provvedere in proprio alla traduzione, prima di inoltrare gli atti all’autorità giudiziaria
competente.
In conclusione, dunque, la documentazione di cui al coordinato disposto degli artt.
16, comma 4, e 12 della Convenzione Europea deve ritenersi tempestivamente
pervenuta al competente ministero, che ha espressamente accettato di riceversela, agli
effetti dell’art. 23 Conv. cit..
Di qui la fondatezza del proposto gravame e il conseguente annullamento senza
rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di
Bari per l’ulteriore corso a sensi del coordinato disposto degli artt. 716, comma 3, e
715, comma 2, cpp.

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