Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22933 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22933 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
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sul ricorso proposto daln-MBRINI Franco, nato il 30.08. 1957,

avverso

l’ordinanza emessa il 7 gennaio 2013 dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Antonio Mura, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato avv. Giovanni Flora che ha concluso chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

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CONSIDERATO IN FATTO

§1.1

Con l’ordinanza specificata in epigrafe, il Tribunale di Firen-

ze, accogliendo l’appello di FAMBRINI Franco, già direttore di un Consorzio di bo-

misura cautelare degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, osservando, da un lato, che non v’erano elementi concreti per
ravvisare il pericolo di inquinamento probatorio e, dall’altro, che non esisteva
neppure il pericolo di reiterazione del reato, perché l’imputato non ricopriva più
la carica di direttore del Consorzio e appariva assai improbabile che potesse riassumerla.
Contro detta ordinanza ricorre il pubblico ministero che denuncia vizio
di motivazione, deducendo:
che il sistema di corruttela creato dall’associazione era così diffuso e radicato che il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato
non potevano ritenersi cessati per il passaggio del processo al dibattimento o per il tempo trascorso in custodia cautelare;
che l’imputato avrebbe potuto continuare a commettere reati o tornando
a lavorare per il Consorzio o assumendo incarichi presso altre amministrazioni pubbliche;

ci che il tribunale non aveva spiegato le ragioni per cui la nuova misura sarebbe adeguata alle attuali esigenze cautelari.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

§1.2

Con memoria depositata il 3.05.2013 la difesa dell’imputato

chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso:
1.

per inosservanza della disposizione dell’art. 311, comma 3, cod.proc.pen.,
perché presentato nella cancelleria del Tribunale di Pistoia anziché in
quella del Tribunale distrettuale di Firenze;

2.

perché il provvedimento impugnato è stato erroneamente indicato quanto
a data e autorità giudiziaria di emissione;

3.

per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata nelle more revocata
la misura cautelare.
-2-

nifica, imputato dei reati di cui agli artt. 416, 319 e 353 cod.pen., sostituiva la

CONSIDERATO IN DIRITTO

§1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime

ragioni:

ci perché non sono state osservate le disposizioni sulle modalità di presentare l’atto;

ci perché è venuto meno l’interesse alla decisione, essendo stata definitivamente revocata la misura cautelare della quale si discute;

ci perché le censure enunciate sono diverse da quelle consentite dalla legge,
risolvendosi in una petizione alla rivalutazione del meritum causae.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7 maggio 2013.

zione dell’impugnazione che individuano la cancelleria designata a riceve-

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