Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22932 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22932 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA

rji. c Tca vi4.4a ali P■ 57010. coà-to
sui ricorso proposto dal-EONTI Paolo, nato il 15.09.1949,
avverso

l’ordinanza emessa il 4 gennaio 2013 dal Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Antonio Mura, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato avv. Matteo Lucibello che ha concluso chiedendo
il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

, T147,11,

CONSIDERATO IN FATTO

§1.

Con l’ordinanza specificata in epigrafe, il Tribunale di Firen-

ze, adito come giudice d’appello, revocava la misura cautelare degli arresti domi-

rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di
corruzione propria e turbativa d’asta. Il Tribunale riteneva cessate le esigenze
cautelari, considerando: che l’imputato si era dimesso dalla carica di presidente
della società cooperativa aggiudicataria di due degli appalti incriminati; che il
tempo trascorso dall’esecuzione della misura cautelare aveva determinato l’interruzione dell’attività dell’associazione criminosa; che non v’era pericolo di inquinamento probatorio perché il processo era giunto alla fase dibattimentale.
Contro detta ordinanza ricorre il pubblico ministero, il quale denuncia
vizio di motivazione, deducendo:
Ed che le dimissioni dalla carica di presidente della cooperativa sarebbero ir-

rilevanti, perché l’imputato potrebbe riassumere la carica e, comunque,
potrebbe continuare a svolgere attività illecita nell’ombra o assumendo
l’amministrazione di altre società;
che egli era socio di “Pistoiambiente”, che aveva organizzato viaggi gratuiti a favore di amministratori pubblici;

ci che dalla durata della detenzione cautelare (protratta per otto mesi) non
potrebbe dedursi la cessazione delle esigenze cautelari, che sarebbero, invece, persistenti.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa dell’imputato ha presentato memoria per confutare le argomentazioni di cui al ricorso e chiederne il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
§1.

In tema di impugnazione della misura cautelare personale,

il ricorso per cessazione con cui il pubblico ministero deduca la sussistenza delle
esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche

-2-

ciliari applicata a CONTI Paolo, tratto a giudizio avanti al tribunale collegiale per

norme di legge ovvero la mancanza o manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito.
Nella fattispecie il giudice a qua ha indicato gli elementi di fatto dai

il pubblico ministero nei motivi di ricorso si limita a manifestare il suo dissenso,
rappresentando la possibilità di verificazione di pericoli puramente astratti senza
evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata alcuna manifesta illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 7 maggio 2013.

quali ha ricavato la convinzione che fossero cessate le esigenze cautelari, mentre

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