Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22931 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22931 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONATUCCI MAURIZIO N. IL 15/09/1969
avverso la sentenza n. 474/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 12/04/2016

30878-2015

RG

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Donatucci Maurizio a mezzo del difensore avverso
la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di cui all’art. 392 cp
rilevato che con tale ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione di
legge;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiar inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese r cessuali e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Ro a 2 aprile 2016
il pre id nte

ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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