Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22931 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22931 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da: 1. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Isernia,
2. FARROCCO Giovanni, nato il 20.07.1947;
avverso
l’ordinanza emessa il 3 gennaio 2013 dal Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso di Farrocco e per l’annullamento con rinvio nei confronti di Cozzone;
udito il difensore di Cozzone avv. Sergio Martellino, in sostituzione degli avv.ti
Carola Barbieri e Marco Franco, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del
ricorso e i difensori di Farrocco avv.ti Giovanni Aricò e Giuseppe Stellato, che
hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

CONSIDERATO IN FATTO

§1.1

Con ordinanza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Campo-

basso, adito dal pubblico ministero quale giudice d’appello, applicava a FARROC-

getto della richiesta della stessa misura nei confronti di COZZONE Michele.

Premesso che Cozzone, sindaco e responsabile dell’Ufficio tecnico del
Comune di Pizzone, e Farrocco, rappresentante legale della Società Cooperativa
Edile Molisana (SOCEM), sono indagati per il delitto di corruzione propria, per
avere il primo ricevuto dal secondo somme di denaro per l’aggiudicazione all’impresa Socem di appalti per lavori pubblici, il Tribunale desumeva gravi indizi di
colpevolezza a carico di entrambi gli indagati dalle seguenti circostanze:
gli appalti erano stati assegnati a trattativa privata, con ribassi irrisori, in
violazione delle disposizione di legge in materia: a) per i lavori contro il rischio caduta massi in località Ommaro, firmando un’ordinanza che attestava falsamente la “somma urgenza” dell’intervento; b) per i lavori di sistemazione del costane roccioso del centro abitato, dividendo artificiosamente l’importo dei lavori, che superava la soglia dei 500.000 euro ed
esigeva quindi la procedura aperta, in due tranches così da eludere la
gara; c) per i lavori della rete di distribuzione interna del metano, adducendo il pretesto che una precedente gara, che aveva però per oggetto
non solo la costruzione ma anche la gestione della rete, era andata deserta; inoltre i lavori furono aggiudicati con un verbale falso e senza copertura finanziaria; d) per i lavori della rete di adduzione del metano, attribuendoli con un falso verbale di aggiudicazione provvisoria, senza pubblicazione di gara e senza copertura finanziaria;

1:3 Farrocco, in coincidenza con il pagamento degli stati di avanzamento dei
lavori, era solito effettuare dei versamenti, a titolo di sponsorizzazione,
sul c/c bancario dell’Associazione Sportiva locale amministrata dal sindaco
Cozzane, il quale poi prelevava quelle somme per contanti oppure riversandole sul proprio c/c postale; in particolare si era accertato: che la Socem aveva versato su un c/c aperto da Cozzane al nome dell’anzidetta
Associazione Sportiva, tra il settembre 2009 e l’aprile 2011, la somma
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CO Giovanni la misura cautelare degli arresti domiciliari; confermava invece il ri-

complessiva di euro 216.000; che Cozzone aveva prosciugato il conto con
prelievi per contanti, spendendo per la società sportiva solamente euro
6.700; che il presidente dell’Associazione ignorava l’esistenza

di questo

conto; perciò – conclude il tribunale – il denaro apparentemente versato
per la sponsorizzazione della squadra di calcio costituiva in realtà il prezzo

Contro l’ordinanza ricorrono il Procuratore della Repubblica e Farrocco
Giovanni.

§1.2

II pubblico ministero denuncia erronea applicazione dell’art.

274, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e manifesta illogicità della motivazione in
ordine all’esclusione delle esigenze cautelar’ nei confronti di Cozzone, assumendo
che la sopravvenuta perdita di ogni incarico pubblico non avrebbe fatto cessare il
pericolo di reiterazione del reato.
La difesa di Cozzone ha depositato memoria nella quale contesta la
fondatezza delle censure enunciate dal pubblico ministero, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto.

§1.3

Farrocco Giovanni denuncia violazione di legge e mancanza

di motivazione:
in ordine ai gravi indizi di colpevolezza. Assume che l’aggiudicazione degli
appalti a trattativa privata sarebbe avvenuta nel rispetto delle disposizioni
di legge (sub a), perché l’urgenza dei lavori era attestata dal verbale di
sopralluogo del 19.2.2009; sub b), perché l’importo dei lavori era inferiore a 500.000 euro; sub c), perché la gara per l’appalto consortile era andata deserta e la copertura finanziaria era prevista dal “finanziamento regionale”; sub d), perché le anomalie della procedura di assegnazione dei
lavori sarebbero solamente formali) e comunque le pretese violazioni di
legge, essendo di natura puramente formale, sarebbero inidonee a provare il preteso accordo corruttivo. Assume ancora che i versamenti in favore
dell’Associazione Sportiva sarebbero cronologicamente svincolati dall’affidamento dei lavori e dai relativi pagamenti e, inoltre, che la causale dei
versamenti, essendo attestata da regolari fatture di sponsorizzazione, non
potrebbe essere disconosciuta in base a mere supposizioni.

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della corruzione pagato da Farrocco a Cozzone.

in ordine alle esigenze cautelari. Censura che il giudice a quo, dopo avere
individuato la genesi dei reati nel rapporto decennale di amicizia e compiacenza instaurato con il sindaco Cozzone, preso atto del completo rinnovo dell’Amministrazione comunale nella componente sia politica che amministrativa, abbia ritenuto non più sussistente il pericolo di reiterazione

ne che il giudice a quo, per giustificare la disparità di trattamento, abbia
valutato come illeciti taluni atti compiuti dopo l’insediamento del nuovo
sindaco, atti che, invece, stando alla documentazione allegata al ricorso,
sarebbero perfettamente legittimi.

CONSIDERATO IN DIRITTO
§1.1

I motivi del ricorso proposto dal pubblico ministero nei con-

fronti di Cozzone sono, da un lato, manifestamente infondati, perché l’ordinanza
impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni
della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi acquisiti senza evidenziare in seno alle
argomentazioni sviluppate nell’ordinanza alcuna palese illogicità.
Infatti l’assunto del ricorrente, secondo cui la perdita degli incarichi
pubblici, politici e amministrativi, non avrebbe determinato la cessazione delle
esigenze cautelari, prospetta una diversa valutazione della fattispecie concreta,
senza però evidenziare nel percorso motivazionale del giudice a quo alcuna violazione di legge o manifesta illogicità, unici vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

§1.2

Anche il ricorso di Farrocco è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, muovendo dalla valutazione critica delle numerose e gravi irregolarità che hanno caratterizzato l’assegnazione dei lavori
pubblici all’impresa gestita da Farrocco e dei versamenti, mascherati come spese
di sponsorizzazione, effettuati nello stesso periodo di tempo sui conti correnti intestati alle società sportive amministrate da Cozzone, è pervenuto, seguendo un

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del reato solo per Cozzone, e non anche per esso ricorrente. Censura infi-

percorso argomentativo immune da vizi di illogicità, a prospettare l’esistenza a
carico degli imputati di gravi indizi di colpevolezza. Le censure al riguardo sollevate dal ricorrente Farrocco non dimostrano l’erroneità o il travisamento dei dati
di fatto da cui muove il ragionamento del giudice di merito, ma propongono una
diversa valutazione la cui bontà non può essere saggiatadal giudice di legittimi-

argomentativo.
A uguale conclusione si deve pervenire per la ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari. Il giudice a quo ha giustificato il trattamento deteriore
riservato a Farrocco rispetto al correo Cozzone, spiegando che il ricorrente non
solo aveva riportato una precedente condanna per il delitto di turbativa d’asta,
ma aveva perseverato, a differenza del correo, nel tenere una condotta scorretta
nei confronti della pubblica amministrazione. Il ricorrente contesta la valenza attribuita ai cennati elementi con argomentazioni e allegazioni che, essendo attinenti al meritum causae, si risolvono in censure diverse da quelle consentite nel
giudizio di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Farrocco al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2013.

tà, cui compete soltanto di verificare l’esistenza di un adeguato e logico percorso

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