Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2293 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2293 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASANOVA Enrica, nata a Tione di Trento il 6/12/1974
avverso la sentenza del 6/7/2011 della Corte di appello di Trento, che ha
confermato la condanna inflitta all’imputata con la sentenza del 23/3/2010 del
tribunale di Trento, sez.dist. di Cles, in relazione al reato previsto dagli artt.444
e 452 cod. pen., commesso il 31/7/2007.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6/7/2011 la Corte di appello di Trento ha confermato la
condanna a sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, inflitta all’imputata
con la sentenza del 23/3/2010 del tribunale di Trento, sez.dist. di Cles, in
relazione al reato previsto dagli artt.444 e 452 cod. pen., commesso il
31/7/2007.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto provato che i gravi malesseri
manifestati da alcuni avventori dell’esercizio commerciale gestito dall’imputata

Data Udienza: 22/11/2012

fossero causati dalla cattiva qualità de formaggio somministrato, formaggio
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contaminato da “stafilococco aureo”. La corte territoriale ha, poi, confermato il
giudizio del primo giudice in ordine all’esistenza di un profilo di colpa addebitabile
all’imputata che non poteva dirsi escluso dalla circostanza che ella avesse
rispettato le istruzioni per la produzione di formaggio “nostrano” contenute nel
manuale distribuito ai malgari dal locale ente provinciale; l’inadeguatezza della
metodologia di raffreddamento del latte, infatti, ha dato corso a una produzione
non sufficientemente garantita con produzione di effetti negativi sulla qualità del

formaggio e sui consumatori che non possono ritenersi né imprevisti né
imprevedibili.
2. Avverso tale decisione la sig.ra Casanova propone ricorso, in sintesi
lamentando:
Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. e vizio
motivazionale ai sensi dell’art.606, lett.e) cod.proc.pen. per avere i giudici di
merito:
a. Omesso di considerare che i testimoni verbalizzanti hanno riferito che tutte le
forme di formaggio “nostrano” erano conservate in malga,

così che va

escluso che parti di esse siano state somministrate alle persone presenti;
b. Omesso di considerare che i testimoni portatori di conoscenze tecniche hanno
affermato che la ricorrente aveva rispettato tutte le prescrizioni relative alla
procedura di produzione, così difettando sia la condotta contraria alle norme
sia l’elemento soggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In considerazione del contenuto dei motivi di ricorso la Corte deve
osservare in via preliminare che il giudizio di legittimità rappresenta lo strumento
di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e processuale e
non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti oggetto di
contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile dalla
sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio
1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno
definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
(n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074).
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può
essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n.26 del 2007 della
Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica
introdotta dalla legge n.46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico
ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello
costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle
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giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è “rimedio (che) non
attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece)
dall’appello”.
Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha “la
pienezza del riesame di merito” che è propria del controllo operato dalle corti di
appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art.606, lett. e) c.p.p. non
autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della sentenza di
merito chiedendo al giudice di legittimità di ripercorrere l’intera ricostruzione

Ancora successivamente alla modifica della lett.e) dell’art.606 c.p.p.
apportata dall’art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46,
l’impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a
partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14
giugno 2007, PG in proc.Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n.
24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto
convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è “preclusa al
giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti” (fra tutte: Sez.6, n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006,
Bosco, rv 234148).
2.

L’applicazione di tali principi interpretativi al caso in esame conduce a

ritenere il ricorso inammissibile.
Si è in presenza, infatti, di censure che presuppongono non solo un esame

da parte della Corte dei verbali di udienza, ma anche dei dati relativi al controllo
di polizia giudiziaria e al provvedimento di sequestro, con conseguente
rivisitazione dell’intera vicenda e ricostruzione della fattispecie storia in termini
alternativi a quelli cui è pervenuto il giudice di merito.
In altri termini, la prospettazione della ricorrente non è sorretta dal carattere
di evidenza della proposta ricostruttiva e la motivazione della sentenza
impugnata non appare affetta né da incoerenza né da manifesta illogicità. Deve
così concludersi che il contenuto del ricorso si colloca al di fuori delle attribuzioni
di questa Corte come sopra delineate.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di

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della vicenda oggetto di giudizio.

Inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/11/2012

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