Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22922 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22922 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSCIA ANTONIO N. IL 15/02/1990
avverso la sentenza n. 2867/2014 TRIBUNALE di BARI, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 12/04/2016
30739-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Coscia Antonio personalmente avverso la sentenza
sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta per il reato di cui all’art. 73
d.P.R. 309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perchè, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichia a inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese rocessuali e della somma di € 1500 favore della Cassa delle Ammende.
Rom I 12 aprile 2016
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE