Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2292 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2292 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Stecca Alferio, n. a Nichelino il 20/05/1941;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino in data 07/12/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Volpe, che ha concluso per il rigetto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 07/12/2011 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la
sentenza del Tribunale di Torino del 03/12/2010 di condanna di Stecca Alferio
per il reato di cui all’art. 3 del d. Igs. n. 74 del 2000 per avere, quale socio
accomandatario della “Camelia di Stecca Alferio & C. Sas”, al fine di evadere le
imposte sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili
obbligatorie, consistita nell’indicare ricavi delle vendite e delle prestazioni
notevolmente più bassi utilizzando fatture fiscali per importi notevolmente
inferiori al valore della prestazione e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad
ostacolare l’accertamento (mancata registrazione dei preliminari di vendita o

Data Udienza: 22/11/2012

registrazione dei preliminari in cui non venivano indicati i valori reali e richiesta
ai clienti di corrispondere la differenza tra valore reale e importo indicato in
contanti), indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2004 elementi positivi
di reddito inferiori per complessivi euro 1.461.232,00.

2. Ha proposto ricorso per cessazione l’imputato tramite il proprio difensore. Con

l’atto d’appello si era eccepito che gli atti notarili di compravendita degli
immobili, riportanti un prezzo inferiore a quello effettivamente versato, erano
privi di ogni rilevanza ai fini fiscali giacché non utilizzati né ai fini della
dichiarazione dei redditi né ai fini della redazione delle scritture contabili (l’atto
notarile di importo inferiore, cioè, sarebbe una conseguenza della
sottofatturazione e non viceversa), con conseguente mancanza, nella condotta
esaminata, della connotazione della fraudolenza nei suoi elementi specifici. Su
tale complessiva prospettazione, tuttavia, la sentenza impugnata non avrebbe
dato alcuna risposta. Inoltre, se anche gli atti notarili non vi fossero stati, i
verbalizzanti avrebbero dovuto ugualmente, come hanno fatto, sentire gli
acquirenti in ordine al prezzo effettivamente corrisposto, senza che dunque il
sistema ideato sia stato idoneo ad ostacolare gli accertamenti.
Con un secondo motivo, di lamentata violazione dell’art. 3 del d. Igs. n. 74 del
2000, deduce la mancanza del quid pluris necessario per integrare il reato
giacché non sarebbe sufficiente la mera sottofatturazione e la registrazione di
fatture inferiori all’effettivo per realizzare la fattispecie. In particolare : a) la
mera indicazione di un prezzo in fattura inferiore al reale non costituisce reato;
b) il contratto preliminare non è soggetto a registrazione d’obbligo, trattandosi di
corrispettivi soggetti ad Iva; c) il rogito notarile non fa parte delle scritture
contabili obbligatorie e non viene inserito in contabilità. Nella specie i rogiti non
servivano per accertare i corrispettivi reali posto che ciò che ha consentito di
accertare l’evasione sono stati i compromessi con valore reale reperiti dalla
Guardia di Finanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e rimasta non
contestata dal ricorrente, che, con riguardo alle compravendite di una serie di
villette a schiera costruite dalla “Camelia s.a.s”, e da questa poi alienate,
appunto, a terzi, erano dapprima stati sottoscritti dei contratti preliminari di
compravendita nel quali era indicato il prezzo che gli acquirenti avrebbero dovuto
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un primo motivo sindacante la motivazione carente ed illogica, premette che con

corrispondere; contestualmente alla stipulazione del compromesso, i promissari
acquirenti avevano versato alla Camelia s.a.s. delle somme in contanti a titolo di
acconto; a fronte di tali pagamenti, non era stata emessa alcuna fattura (ma, al
più, una sorta di quietanza consegnata a mani del compratore); nell’atto
pubblico di compravendita era stato indicato un prezzo notevolmente inferiore a
quello concordato tra le parti; il prezzo indicato nel rogito era stato corrisposto
bancari o assegni circolari) e, a fronte di tali pagamenti, la società aveva
rilasciato fattura; l’ ulteriore differenza tra Il prezzo reale e il valore dichiarato in
atto era poi stata pagata per contanti alla Camelia s.a.s., che, in relazione a tali
introiti, non aveva emesso alcuna fattura. Le fatture emesse erano state
regolarmente inserite nelle scritture contabili obbligatorie. Infine, nella
dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2004, la Camelia s.a.s. aveva indicato
tra gli elementi attivi solamente le somme risultanti dai rogiti e non anche le
ulteriori somme percepite in contanti dagli acquirenti, in tal modo sottratte ad
imposizione. Tale modus operandi aveva quindi condotto in definitiva a sottrarre
ad imposizione per detto anno la somma complessiva di euro 1.461.232,00.
4. Ciò posto, i motivi di ricorso, entrambi volti, sia pure sotto il diverso aspetto

della giustificazione argomentativa della sentenza impugnata, il primo, e della
violazione di legge il secondo, a contestare l’integrazione del reato contestato sul
fondamentale presupposto della mancanza della connotazione fraudolenta
necessaria per legge, sono inammissibili, risolvendosi nella riproposizione di
censure già puntualmente e motivatamente disattese dalla Corte torinese.
Infatti, affinché possa configurarsi il reato di dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 74 del 2000, di connotazione residuale
rispetto alla fattispecie dell’art.2, è necessario che ricorrano essenzialmente, a
fronte del chiaro dettato normativo, i requisiti della falsa rappresentazione nelle
scritture contabili obbligatorie,

dell’impiego di mezzi fraudolenti idonei ad

ostacolare l’accertamento e, infine, a completamento della condotta, della
presentazione di una dichiarazione falsa. Ora, in riferimento alla ricorrenza, nella
specie, di ciascuno di tali elementi, il Tribunale dapprima (con sentenza infatti
espressamente richiamata da quella di secondo grado) e la Corte d’Appello
successivamente hanno offerto esaustiva motivazione senza incorrere in
violazioni di legge di sorta. Così deve dirsi, anzitutto, con riguardo al primo
elemento, nel quale ciò che rileva è la divergenza, nella specie indiscutibilmente
avutasi, tra la realtà e le risultanze contabili posto che è stato chiaramente posto
in rilievo, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, che nelle
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dagli acquirenti alla Camelia s.a.s. con mezzi di pagamento certi (quali bonifici

scritture contabili obbligatorie vennero inserite fatture per importi inferiori a
quelli effettivamente corrisposti. Né, con sequenzialmente, potrebbe porsi
legittimamente in discussione l’elemento della presentazione di una dichiarazione
falsa, emergendo dalla sentenza impugnata che, appunto, per l’anno di imposta
2004, vennero dalla Camelia S.a.s. indicate, tra gli elementi attivi, solamente le
somme risultanti dai rogiti, e non anche, come avrebbe dovuto essere, le

imposizione.

5. Neppure, infine, per venire a quello che pare il senso globale di una censura
che appare sostanzialmente lamentare, in diritto, l’inidoneità di una mera
condotta di “sottofatturazione” ad integrare il reato di specie, possono muoversi
doglianze in ordine alla ricorrenza dell’ultimo elemento, ovvero quello della
adozione da parte dell’imputato di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare
l’accertamento.
Va anzitutto chiarito, con riguardo alla nozione, non esplicitata dalla norma, di
“mezzo fraudolento”, che, se è vero che tale elemento appare indiscutibilmente
dotato, nella struttura del reato, di una propria autonomia, è evidente che lo
stesso non può certo identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di
componenti attivi, già considerate dalla norma all’interno della “falsa
rappresentazione”. Allo stesso tempo, non parrebbe possibile qualificare come
mezzo fraudolento nemmeno la condotta di sottofatturazione dei ricavi,
ricorrente allorquando venga, come nella specie, emessa una fattura avente un
corrispettivo inferiore a quello reale : non è inutile in proposito ricordare qui
l’elaborazione giurisprudenziale che, già nella vigenza dell’art. 4 n. 7 della I. n.
516 del 1982 ed anteriormente alla sua sostituzione con l’art. 4 lett. f), aveva
condotto a ritenere come, successivamente alla declaratoria di illegittimità
costituzionale parziale della Corte cost. n. 35 del 1991, la mera sottofatturazione
di corrispettivi di cessioni di beni non potesse rivestire gli estremi del delitto di
frode fiscale in questione per difetto di una condotta fraudolenta (Sez. 3, n. 9486
del 12/05/1999, Tomatis, Rv. 214076; Sez. 3, n. 201 del 10/12/1991, Simonato,
Rv. 188878; Sez. 3, n. 3273 del 25/02/1991, Aloia, Rv. 186573). Del resto,
anche con riferimento all’attuale art. 3, questa stessa Corte ha precisato come la
semplice violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione, pur se
finalizzata ad evadere le imposte, non è sufficiente, di per sé, ad integrare il
delitto in esame, dovendosi invece verificare, nel caso concreto, se essa, per le
modalità di realizzazione, presenti un grado di insidiosità tale da ostacolare
l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 13641 del
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ulteriori somme percepite in contanti dagli acquirenti, in tal modo sottratte ad

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12/2/2002, Pedron, in motivazione). E’ allora necessaria, per la realizzazione del
“mezzo fraudolento”, la sussistenza un quid pluris che, affiancandosi alla falsa
rappresentazione offerta nelle scritture contabili e nella dichiarazione, consenta
di attribuire all’elemento oggettivo una valenza di insidiosità, derivante
dall’impiego di artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile ed a
costituire ostacolo al suo accertamento. Ancor più chiaramente, si è detto che

comportamento del contribuente, maliziosamente teso all’evasione delle imposte
ed accompagnato da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili
obbligatorie (Sez. 3, n. 1200 del 02/12/2011, Ciotti e altro, Rv. 251894).
Ora, un tale quid pluris, la cui necessità è stata, conformemente a legge,
ritenuta implicitamente anche dai giudici di merito, è stato correttamente
individuato dalla sentenza impugnata; ivi si sottolinea Infatti che, nella specie,
era stato predisposto dall’imputato un articolato e complesso sistema di
mistificazione del vero finalizzato ad impedire l’individuazione dei maggiori
introiti ricavati dalle vendite, in esso in particolare, tra gli altri accorgimenti,
essendo stato imposto agli acquirenti il pagamento in contanti di una parte del
prezzo ed essendosi sistematicamente omessa la registrazione dei contratti
preliminari riportanti il prezzo reale. Né tali elementi sarebbero neutralizzabili per
effetto della considerazione, contenuta in ricorso, di un’assenza, nella legge, di
obblighi di registrazione dei preliminari o di pagamenti, all’epoca, con modalità
tracciabili; l’affermazione, già resa da questa Corte, nella vigenza della
normativa ex lege n. 516 del 1982, secondo cui i mezzi fraudolenti possono
anche consistere in comportamenti di per se stessi leciti, che acquistano natura
illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo
scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio
(Sez. 3, n. 1725 del 27/09/1995, Bigotti, Rv. 202947), va infatti ribadita anche
con riferimento all’art.3 del d. Igs. n. 74 del 2000.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Integra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici qualsiasi

t

Così deciso in ma, il 22 novembre 2012
il Presidente

Il Consigliere stensore

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