Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22917 del 12/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22917 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LODEDO GIANLUCA N. IL 29/03/1994
avverso la sentenza n. 4148/2014 TRIBUNALE di BARI, del
17/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Gianluca Lodedo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del
17 ottobre 2014 con la quale il Tribunale di Bari applicava, sull’accordo delle
parti, la pena nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup.
Nel ricorso si deducono vizi di violazione di legge, con riferimento alla
determinazione della pena (dovere del giudice di ridurre la pena).

2. Il ricorso è inammissibile.
Le doglianze del ricorrente propongono motivi generici e non consentiti, con

valutazione in punto di congruità della pena.
E’ principio consolidato che il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della
pena patteggiata, al pari di quello avente ad oggetto gli altri elementi di natura
positiva di cui è menzione nell’art. 444 cod. proc. pen. (accordo delle parti,
corretta qualificazione giuridica del fatto e corretta applicazione e comparazione
di eventuali circostanze), è un giudizio di natura delibativa ed implica, pertanto,
una valutazione sommaria e prevalentemente estrinseca, nel senso della
semplice verifica della compatibilità di tutti i detti elementi con determinati
parametri ai quali il giudice deve attenersi, con esclusione, quindi, di una
rivisitazione, dall’interno, delle considerazioni di merito all’esito delle quali
l’accordo, nella sua concretezza, è venuto in essere. Ne consegue che, per
quanto attiene in particolare il giudizio di congruità della pena, il medesimo può
dirsi adeguatamente motivato anche quando, in assenza di elementi
macroscopicamente rivelatori di inadeguatezza, per eccesso o per difetto, il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, richiamandosi,
anche se non in modo espresso, a tutti gli elementi che, nella singola fattispecie,
possono assumere rilevanza determinante, sempre che essi siano comunque
ricavabili dal contesto della decisione (tra tante, Sez. 1, n. 5029 del 03/12/1992
– dep. 20/01/1993, RG. in proc. Campanella, Rv. 192716).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

riferimento al rito prescelto, essendosi genericamente lamentato della

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle
cassa delle ammende.

Così deciso il 12/04/2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA