Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22910 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22910 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRANTI FRANCESCO N. IL 11/05/1948
CANDELA ANGELA N. IL 01/03/1953
avverso il decreto n. 155/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
24/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 19/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Ferranti Francesco e Candela Angela propongono ricorso per

cassazione contro il decreto della Corte d’appello di Palermo, sezione per
le misure di prevenzione, che ha confermato in parte il decreto del
tribunale di Palermo del 13/04/2011, mediante il quale venivano
confiscati numerosi beni facenti loro capo, a seguito di irrogazione di

con obbligo di soggiorno, per anni tre e mesi sei, a carico di Ferrante
Francesco.
Con un unico motivo di ricorso lamentano la violazione dell’articolo

2.

606, lett. E cod. proc. pen. e cioè vizio di motivazione con riferimento
alla legge 575-1965; secondo i ricorrenti la decisione della Corte
d’appello sarebbe affetta da palese incongruenza logica e carenza di
motivazione.
3.

Il procuratore generale della Repubblica, Dott. Antonio Gialanella,

ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per essere il provvedimento
in oggetto ricorribile per cassazione soltanto per violazione di legge.
4.

Con memoria del 19.11.2012 la difesa ha presentato motivi

aggiunti ad integrazione del primo motivo di censura di cui al ricorso
principale, indirizzato al rilievo della palese illogicità della motivazione.
5.

Viene poi presentato un motivo nuovo con riferimento alla

violazione dell’art. 606, lett. B in relazione alla legge 47/85 e alla legge
575/65.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; in materia di misure di prevenzione,
personali e patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto
per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4, comma 11, I. 27
dicembre 1956 n. 1423, richiamato anche dall’art. 5 ter, comma 2, I. 31
maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla
motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di
legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 comma 1, lett. e), c.p,p.,
potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione
inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione

misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice
d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 I. n. 1423 del 1956 (sez. VI,
10 marzo 2008, n. 25795).
2. Il motivo nuovo è inammissibile perché tardivo e comunque affetto
da genericità e scarsamente comprensibile.
3. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili,

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2013

con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda.

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