Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22910 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22910 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEANZA MARIOLO ANTONINO N. IL 19/05/1930 parte offesa nel
procedimento
c/
GIANNAZZO MARIA RITA N. IL 21/12/1984
COSTA NICOLO’ VINCENZO N. IL 25/02/1960
avverso il decreto n. 439/2015 GIP TRIBUNALE di ENNA, del
17/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 12/04/2016
30683-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Leanza Mariolo Antonino a mezzo del difensore
avverso il decreto sopra indicato che disponeva l’archiviazione del procedimento
per i reati di cui agli artt. 372 e 374 cp;
rilevato che con tale ricorso si contesta la mancata valutazione dell’opposizione
del ricorrente ex art. 409 cod. proc. pen. ;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente non ha la posizione di persona
offesa; secondo la giurisprudenza di questa Corte nei reati contro l’attività
giudiziaria, parte offesa è solo l’Amministrazione.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di 500 in favore della Cassa delle Ammende.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE