Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2291 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 2291 Anno 2016
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PIACENZA
nei confronti di:
HARCA COSTEL N. IL 15/05/1989
avverso l’ordinanza n. 705/2014 TRIBUNALE di PIACENZA, del
06/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/~ le conclusioni del PG Dott. 1-40-,„:
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Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 27/10/2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero di Piacenza avverso l’ordinanza emessa in
data 6.3.2015 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza che ha
disposto “la sospensione del procedimento a carico di HARCA Costei ai sensi del nove/lato
articolo 420 quater codice procedura penale con l’effettuazione di ricerche alla scadenza di
un anno dalla data di emissione del provvedimento”.
Deduce il ricorrente l’abnormità del provvedimento che non tiene conto delle disposizioni

delle notificazioni all’imputato, escludono la possibilità di procedere in sua assenza quando
non vi è la prova né della conoscenza della data dell’udienza né dell’esistenza del
procedimento. Nel caso di specie l’imputato, indagato per i reati di cui agli artt. 648 e
624,625 e codice penale, per aver ricevuto da persona non identificata una carta di credito
di provenienza furtiva, e di furto in danno dell’esercizio commerciale Pittarello, è stato
fermato dalla polizia che ha proceduto al sequestro della carta di credito e ha redatto
verbale di identificazione, indicando al prevenuto i reati per l’accertamento dei quali stavano
procedendo. L’indagato, seppure regolarmente invitato, non ha inteso eleggere domicilio nel
territorio dello Stato e si è riservato la nomina di un difensore. Chiuse le indagini preliminari
si è proceduto alla citazione diretta con notifica ai sensi dell’art. 161 co 4 cod. proc. pen. al
nominato difensore d’ufficio. In sede di prima udienza dibattimentale il giudicante,
nonostante la regolarità della notifica ai sensi dell’articolo 161 comma quattro, disponeva
nuove ricerche dell’imputato e all’udienza successiva, ricevuta la notizia dell’ irreperibilità
dello stesso sul territorio dello Stato, disponeva la sospensione del procedimento.
Il ricorso è fondato.
Sul piano generale, la nuova disciplina introdotta con la L n. 67 del 2014 che ha
ridisegnato i presupposti, in presenza dei quali, il processo può essere celebrato in assenza
dell’imputato, prevede tre situazioni che possono presentarsi, in sede di udienza preliminare
o dibattimentale, al momento della costituzione delle parti:
1) vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato della data della udienza e
questi ha espressamente rinunciato a parteciparvi;
2) non vi è la prova certa della conoscenza dell’imputato della data della udienza, ma vi
sono una serie di “fatti o atti” da cui far discendere, direttamente o indirettamente, la prova
che l’imputato è a conoscenza della esistenza del procedimento penale nei suoi riguardi;
3) non vi è la prova certa della conoscenza da parte dell’imputato né della data
dell’udienza, né della esistenza del procedimento penale.
Con riferimento alla situazione sub 1), ove si abbia la prova certa della conoscenza da
parte dell’imputato della data della udienza e vi sia rinuncia ad assistervi, il processo potrà
essere celebrato in assenza.
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relative al processo in assenza. Rileva che le nuove norme, senza modificare la disciplina

Quando, invece, in relazione alla situazione sub 2), si abbia la prova della sola
conoscenza da parte dell’imputato della esistenza del procedimento penale, il novellato art.
420 bis, cod. proc. pen., fa conseguire la possibilità di celebrare il processo in assenza, ma,
al contempo, prevede rimedi restitutori ove si dimostri la incolpevole mancata conoscenza
della celebrazione del processo (art. 420 bis, comma 4).
Alla terza situazione consegue la sospensione del processo (art. 420 quater cod. proc.
pen).
In particolare la seconda categoria di situazioni disciplinata dal novellato art. 420 bis

cod. proc. pen. attiene ai casi in cui:
a) la notificazione dell’atto sia regolare;
b) non vi sia la prova certa della conoscenza della udienza da parte dell’imputato, per
non essere stato ricevuto l’atto personalmente;
c) l’imputato sia assente e non abbia rinunciato ad assistere;
d) non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. e
tuttavia vi sia la tendenziale prova, diretta o indiretta, che l’imputato abbia conoscenza della
esistenza del procedimento penale nei suoi confronti.
In particolare, il processo deve essere celebrato in “assenza” se:
1) nel corso del procedimento l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio.
2) l’imputato sia stato, nell’ambito del procedimento, arrestato, fermato o sottoposto a
misura cautelare.
3) se l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia.
4) se risulti “comunque” con certezza che l’imputato sia a conoscenza del procedimento
o che l’imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti
del medesimo. In questa ultima situazione possono essere ricompresi tutti i casi in cui un
qualunque invito o avviso endo-procedimentale sia ricevuto personalmente dall’imputato.
In tale categoria deve farsi rientrare anche l’ipotesi in cui l’imputato, espressamente
invitato, rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio.
In tali situazioni, nonostante l’atto, che deve essere però ritualmente notificato, non sia
stato ricevuto personalmente dall’imputato, vi è comunque la prova che questi ha avuto
conoscenza dell’esistenza del procedimento, con la conseguenza che non presentandosi, il
processo potrà essere celebrato in assenza. Il sistema è costruito nel senso che la
mancanza della prova certa che l’imputato abbia conoscenza della data dell’udienza – per
essere stato l’avviso di fissazione non ricevuto personalmente- venga in qualche modo
compensata dalla prova della conoscenza della esistenza del procedimento.
L’art. 420 quater prevede infatti che il giudice deve rinviare il processo disponendo che
l’avviso contenente la data della nuova udienza sia notificato personalmente all’imputato
dalla polizia giudiziaria (nuovo art. 420 quater, comma primo) e lo deve sospendere se la
notificazione non risulta possibile e non vi sono le condizioni per emettere una sentenza ai

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sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l’imputato sia assente e non ricorrano
le seguenti condizioni:
a) nullità della notificazione dell’avviso di fissazione della udienza preliminare, atteso che,
diversamente, il giudice dovrebbe provvedere alla rinnovazione dell’atto (art. 420 cod. proc.
pen.);
b) alcuna delle ipotesi previste dall’art. 420 bis (1- conoscenza certa della udienza; 2notificazione dell’atto non personalmente all’imputato, ma conoscenza del procedimento da
parte di questi);

Ciò detto deve rilevarsi che nel caso di specie l’imputato, immediatamente dopo
l’impossessamento di un paio di scarpe sportive, a cui aveva asportato la placca
antitaccheggio, veniva fermato dalla Polizia Giudiziaria che procedeva al sequestro della
carta di credito da lui detenuta e risultata compendio di furto e a redigere verbale di
identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore, indicando i reati per
l’accertamento dei quali si stava procedendo. In sede di identificazione, ai sensi dell’art. 161
c.p.p. HARCA Costei, benché ritualmente invitato, dichiarava che non intendeva dichiarare o
eleggere domicilio nel territorio dello Stato e si riservava la nomina di un difensore. Veniva
quindi esercitata l’azione penale per furto e ricettazione con notifica dell’atto introduttivo del
giudizio nelle forme di cui all’art. 161 co 4 c.p.p. presso lo studio del difensore d’ufficio.
Il Tribunale nonostante la formale regolarità della notifica della citazione in giudizio
anziché verificare se sussistesse alcuna delle ipotesi previste dall’art. 420 bis, sul
presupposto che l’imputato non aveva eletto domicilio ha disposto il rinvio del processo con
notifica personale all’imputato. Ha quindi ritenuto l’imputato irreperibile e ha disposto la
sospensione del processo ai sensi dell’art. 420 quater c.p.p. con l’effettuazione di ricerche
alla scadenza di un anno dalla data del provvedimento.
Alla luce di quanto indicato e’ evidente la non correttezza del provvedimento impugnato
considerato che nell’ipotesi in esame si era di fronte ad una notifica formalmente regolare
anche se non fatta personalmente, e alla conoscenza del procedimento da parte
dell’imputato che aveva anche ricevuto personalmente un avviso endo-procedirnentale,
(invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazione) circostanze che avrebbero
dovuto determinare la celebrazione del processo in assenza.
Il provvedimento non è solo non corretto, ma può essere qualificato abnorme e come tale
censurabile in questa sede.
Questa Corte di legittimità ha avuto modo di stabilire che “È affetto da abnormità non
solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso
dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto
manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi
previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare
tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del

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c) alcuna delle ipotesi previste dall’art. 420 ter cod. proc. pen.;

sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di
proseguirlo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000), Rv.
215094; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998), Rv. 209603).
Il provvedimento in esame è affetto da assoluta anomalia avendo creato con la sospensione
del processo una situazione di stallo non rimediabile se non attraverso la sua rimozione.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con trasmissione degli

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi li atti al Tribunale di
Piacenza per il corso ulteriore
Così deliberato in Roma il 27.10.2015
Il Consigliere estensore
Gi anna VERGA

residente
Anto • SPOSITO

atti al Tribunale di Piacenza per il corso ulteriore.

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