Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2291 del 22/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2291 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Napoli
nel procedimento nei confronti di

VARRELLA Fernando, nato a Benevento il 10/4/1976
avverso la sentenza del

4/7/2011 del Tribunale di Benevento, che ha

condannato l’imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti
generiche, alla pena di cinque giorni di reclusione e 100,00 euro di multa per il
reato previsto dall’art.2 della legge 11 novembre 1983, n.638.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio limitatamente
alla sanzione detentiva che verrà fissata in giorni quindici;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4/7/2011 il Tribunale di Benevento ha condannato
l’imputato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena
di cinque giorni di reclusione e 100,00 euro di multa, convertita la reclusione

Data Udienza: 22/11/2012

nella pena pecuniaria di 190,00 euro di multa, per il reato previsto dall’art.2
della legge 11 novembre 1983, n.638.
2. Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore generale lamentando
violazione di legge per avere il giudicante determinato la pena detentiva in
misura inferiore al limite minimo previsto dalla legge e, in particolare, in giorni
sette di reclusione a fronte del limite di quindici giorni fissato dall’art.23 cod.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso fondato, atteso il chiaro tenore della disposizione richiamata dal
ricorrente.
2. Si è in presenza di errore che la Corte può correggere ai sensi dell’art.620,
lett.L), cod. proc. pen., determinando la pena base nella misura minima di
quindici giorni, ridotta ex art.62-bis cod. pen., a dieci giorni di reclusione;
l’applicata conversione della pena in quella detentiva comporta la determinazione
della pena convertita in 570,00 euro di multa, e così complessivamente fissata in
670,00 euro di multa.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena
detentiva, che ridetermina in giorni quindici di reclusione, convertita in euro
570,00 di multa e così complessivamente determinata in euro 670,00 di multa.
Così deciso il 22/11/2012

pen. per la pena della reclusione.

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