Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22909 del 19/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22909 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LO NIGRO DOMENICA N. IL 15/09/1966
avverso il decreto n. 242/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
12/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 19/04/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Lo Nigro Domenica propone ricorso per cassazione contro il

decreto della Corte d’appello di Palermo del 12/03/2012, di conferma del
provvedimento emesso dal tribunale di Palermo, con il quale veniva
disposta la confisca in pregiudizio di Lo Nigro Pietro di un immobile
formalmente intestato alla ricorrente.
Tale provvedimento ablativo veniva adottato dopo che il tribunale

aveva incidentalmente affermato la pericolosità sociale del Lo Nigro, poi
deceduto nel corso del procedimento.
3.

Osservava la Corte che il predetto, noto agli investigatori sin dagli

anni 80, veniva sottoposto nel dicembre 1981 alla misura della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; nel 1985 veniva condannato
per associazione per delinquere; nel 2004 veniva attinto da un’ordinanza
di custodia cautelare per il delitto di cui all’articolo 74 del d.p.r. 309-90
per aver organizzato e diretto un’associazione dedita al traffico
internazionale di stupefacenti, coordinandone in prima persona tutte le
attività relative all’importazione della droga nella città di Palermo ed
intrattenendo i rapporti con gli esponenti dell’organizzazione residenti
all’estero. Per tale delitto veniva condannato alla pena di anni 12 di
reclusione con sentenza del 17/03/2004, passata in giudicato il
18/05/2005.
4.

L’immobile oggetto di confisca veniva acquistato nel 1976 dalla

moglie del proposto, in comunione con il marito, e veniva rivenduto nel
1983 a Ferro Francesca Paola, che nel 1988 lo rivendeva ad un figlio del
proposto, che nel 1996 lo vendeva a Senape Patrizia, che nel 2001 lo
vendeva nuovamente alla figlia del proposto, attuale ricorrente, Lo Nigro
Domenica.
5.

Lamenta la ricorrente inosservanza degli articoli uno e seguenti

della legge 575-1965 e del decreto legge 23/05/2008 numero 92,
articolo 10, comma 1, n.4, lett. d). Sostiene la ricorrente che la
riferibilità a Lo Nigro Pietro dell’immobile oggetto di confisca non sarebbe
adeguatamente motivata, per avere la Corte omesso di affrontare le
allegazioni difensive volte a dimostrare la liceità dell’acquisto in capo alla
figlia dell’originario proposto, osservando che incombe all’accusa l’onere
di dimostrare l’esistenza di situazioni che avallino l’ipotesi del carattere
puramente formale dell’intestazione.

1

2.

6.

Eccepisce, inoltre, la inutilizzabilità del criterio presuntivo di cui al

decreto-legge 92-2008, per essere il trasferimento anteriore di 10 anni
alla proposta di applicazione della misura di prevenzione.
7.

Il procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema

di cassazione, Dott. Antonio Gialanella, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, avendo il provvedimento impugnato articolato un
percorso dimostrativo dell’illiceità del bene in confisca e dell’effettiva
disponibilità dello stesso già in capo al soggetto pericoloso del tutto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché i provvedimenti
in materia di prevenzione sono ricorribili in cassazione solo per violazione
di legge e non per vizi della motivazione; in ogni caso sul punto, come
rileva anche il procuratore generale, vi è adeguata motivazione, in specie
alla pagina 12 del decreto, che si richiama.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di
rilevanza, posto che la corte nel suo giudizio non si è basata sulla
presunzione di legge, ma ha esposto i motivi e gli elementi in base ai
quali ha ritenuto fittizia l’intestazione.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
con le conseguenti statuizioni in punto spese ed ammenda.

pahm.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 a favore
della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/04/2013

logico.

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