Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22908 del 19/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22908 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BRESCIA
nei confronti di:
BENETELLI IVA MARK N. IL 25/04/1953
avverso la sentenza n. 1710/2011 TRIBUNALE di BRESCIA, del
08/07/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 19/04/2013
RITENUTO IN FATTO
Il pubblico ministero presso il tribunale di Brescia proponeva
1.
appello contro la sentenza del tribunale locale con la quale Benetelli Iva
Maria, imputata del reato di cui agli articoli 476, 479 e 485 cod. pen.,
veniva prosciolta ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen. per estinzione
del reato per prescrizione. L’appello veniva convertito in ricorso per
Sostiene il pubblico ministero che la procura speciale per l’accesso
2.
alle planimetrie (di cui l’imputata aveva autenticato la sottoscrizione
apocrifa apparentemente apposta dalla propria cliente Mazzacani
Silvana) sia atto facente fede fino a querela di falso e quindi che la
condotta sia qualificabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 476,
che prevede una pena edittale di 10 anni di reclusione nel massimo, con
conseguente mancato decorso del periodo prescrizionale.
3.
Il procuratore generale presso questa corte ritiene che il ricorso sia
infondato, sulla considerazione che la falsa attestazione di autenticità
operata dal professionista non configura falso in atto pubblico, ma falso
ideologico in certificato commesso da persona esercente di un servizio di
pubblica necessità (cita RV 250181).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato; si deve rilevare, prima di tutto, che il Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
all’articolo 63 (commi cinque e sei) consente alle persone iscritte in
albi professionali di rappresentare il contribuente presso gli uffici
finanziari, dandogli facoltà di autenticare la sottoscrizione.
2.
La potestà certificativa, almeno ai sensi del predetto d.p.r., citato dal
pubblico ministero nel suo ricorso, sembra dunque ricollegata
esclusivamente alle attività svolte presso gli uffici finanziari e non,
come nel caso di specie, agli incarichi svolti presso uffici tecnici.
3. In ogni caso, anche a voler ritenere che l’architetto fosse dotato
nell’occasione di potestà certificatoria, ci si deve rifare alla
giurisprudenza di questa corte che ritiene configurato, in tal caso, il
reato di falso ideologico in certificati commesso da persona esercente un
Cessazione.
servizio di pubblica necessità (con riferimento alla professione di
avvocato; cfr. sez. 5, n. 15556 del 09/03/2011 – dep. 18/04/2011,
Bruzzese, Rv. 250181; conf. sez. 5, n. 9578 del 19/01/2006 – dep.
20/03/2006, Piras, Rv. 234229).
4. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, in quanto
infondato.
Rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso il 19/04/2013
p.q.m.