Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22908 del 12/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22908 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMAALI MOHAMED ALI N. IL 06/08/1987
CHAABANI KHALED N. IL 08/06/1979
avverso la sentenza n. 2918/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
03/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;
Data Udienza: 12/04/2016
30660-2015
RG
Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Samaali Mohamed Ali e Chaabani Khaled
personalmente avverso la sentenza sopra indicata che li condannava per il
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990;
rilevato che con tale ricorso si deducono vizi di motivazione;
osserva:
Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte
distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata conferma
dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del
materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processu li e ciascuno della somma di € 1000 in favore della Cassa delle
AmmencLe.
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE