Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22907 del 10/04/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 22907 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
FALCO DOMENICO N. IL 11/05/1969
avverso l’ordinanza n. 9600/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
1
entite le conclusioni

Udit i difensor A

Data Udienza: 10/04/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Izzo, che ha chiesto accogliersi il ricorso,
udito il difensore, avv. S. Saviano che ha chiesto rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cassazione il competente procuratore della Repubblica e deduce
violazione di legge e carenza dell’apparato motivazionale.
2.1. Osserva il ricorrente che il tribunale di Napoli ha errato nel derubricare il delitto
contestato in quello di cui all’articolo 393 cp. Invero, è rimasto accertato, sulla base delle
intercettazioni effettuate e delle dichiarazioni dello stesso indagato, che il Falco, imprenditore
nel campo dell’abbigliamento, dette incarico di recuperare un credito che vantava nei confronti
di un venditore ambulante a due esponenti della locale criminalità organizzata, Casillo
Domenico e Cesarano Domenico. Contrariamente a quanto affermato dal tribunale del riesame,
peraltro, costoro trattennero per sé quanto riuscirono a ottenere dal debitore. Furono
ovviamente adoperate modalità violente e minacciose, come lo stesso Casillo, nel corso di una
conversazione intercettata, ammette (” Io dovetti prendere malamente”).
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, quando la minaccia si
estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di
far valere un proprio preteso diritto, allora non ricorre il reato di ragion fattasi, ma quello di
estorsione. Ciò vale a maggior ragione quando il creditore non si sia direttamente attivato per
ottenere il pagamento di quanto dovutogli, ma abbia incaricato terza persona, peraltro
appartenente alla criminalità organizzata. In tal caso è di tutta evidenza che il creditore bene è
a conoscenza del fatto che la persona da lui delegata potrà utilizzare metodi violenti o
minacciosi per ottenere la prestazione desiderata. Falco era certamente consapevole di quali
modalità sarebbero state usate per recuperare il suo credito; ciò in ragione della innegabile
conoscenza, da parte sua, della personalità dei soggetti ai quali si era rivolto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché articolato in fatto e tendente a una diversa
ricostruzione dell’accaduto, sulla base dei medesimi dati indiziali, che il tribunale del riesame
ha, non illogicamente, interpretato e collegato.
2. è pacifico in punto di fatto che il Falco, vantando un credito per ragioni di lavoro nei
confronti di tale Antonio ‘a Bebbera, venditore ambulante, si rivolse a Casillo Domenico al
quale chiese di recuperare detto credito. Il Casillo effettivamente si attivò e, a quanto pare,
riuscì ad ottenere il pagamento (almeno parziale) di quanto il venditore ambulante doveva al
Falco.
3. Il provvedimento impugnato riporta alcune conversazioni intercettate, sia tra Casillo
e Falco, sia tra Casillo e Antonio (evidentemente ‘a Bebbera), dalle quali deduce che il primo,
non solo ottenne il pagamento -anche se non integrale- del debito da parte del secondo, ma
che di ciò rese conto al Falco.
Viene riportata anche parte della conversazione tra il Casillo e tale Adamo (persona che, a sua
volta, a Casillo si era rivolta per recuperare altro credito), nel corso della quale il primo
esclama: “Antonio è un fratello mio, però, se lui non le può pagare, a me non mi passa
nemmeno per la testa( perché io posso fare solo brutte figure, ma il problema è
suo”.
Tutto ciò premessoAcollegio cautelare trae la -plausibile- conclusione che dalle parole
pronunciate dal Casillo nel corso delle conversazioni intercettate non si possa desumere che lo
stesso abbia adoperato modalità talmente violente e minacciose nei confronti di ‘a Bebbera da
far ritenere integrato il delitto di cui all’articolo 629 cp.

1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Napoli ha accolto la
richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Falco Domenico, sottoposto a indagine con
riferimento al delitto di concorso in estorsione aggravata, e ha conseguentemente annullato
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a suo tempo emessa a carico del predetto,
disponendone la scarcerazione, se non detenuto per altra causa.

3.1. Effettivamente lo stesso, nel corso di una conversazione con il Falco, parlando
evidentemente del debitore Antonio, afferma di averlo “preso malamente”, ma lo stesso Casillo
aggiunge che Antonio, alla fine versò solo C 1000 (intendendosi: solo una parte di quanto da
lui dovuto), affermando che, in quel momento, di più non poteva fare.
Sulla base di tali emergenze indiziarie, il collegio cautelare ha ritenuto, non infondatamente,
che non potesse configurarsi a carico del Casillo e, di riflesso, a carico del Falco, il delitto di
estorsione, ma, al più, quello di cui all’articolo 393 cp.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, camera dl consiglio, in data 10 aprile 2013.-

4. Se poi, come sostenuto dal ricorrente pubblico ministero, i soldi incassati dal Casillo
non furono successivamente versati al Falco, ciò rappresenta un post factum, certo non
addebitabile a quest’ultimo, nei confronti del quale costituisce una circostanza certamente non
favorevole.

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