Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22905 del 24/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22905 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PESCE GIORGIO N. IL 12/12/1950
avverso la sentenza n. 2667/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
28/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essere il reato estinto per morte dell’imputatip

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 6 febbraio 2012 della Corte di appello di Venezia, che

era condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.
267, art. 216 e 219, commesso quale amministratore di fatto della REAL Casa s.r.l.
(fallimento dichiarato il 4 novembre 1998), distraendo i beni sociali (beni
ammortizzabili per lire 14.088.000; merci di magazzino per lire 33.118.000; cassa
per lire 205.000); nonché del reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché
teneva la contabilità della società in modo da non rendere possibile la ricostruzione
del patrimonio e/o il movimento degli affari; nonché ancora per la distrazione di un
autovettura Fiat Montero, già in locazione finanziaria alla società e ceduta dopo la
dichiarazione di fallimento a Pesce Barbara, la quale la riscattava cedendola in
permuta per l’acquisto di altra auto.
L’affermazione di responsabilità del Tribunale di Padova si fondava sulla deposizione
del curatore fallimentare, del consulente del pubblico ministero e delle persone
intervenute in sede di costituzione e di estinzione del leasing finanziario (Malvestio
Luciano, titolare della società di leasing Fiditalia S.p.A. e Marchetti Mauro, titolare
della Scalon auto di San Donà).
2. Contro la sentenza propone ricorso per Cassazione l’imputato, a mezzo del
difensore, avv. Rodolfo Romito, deducendo due motivi:
a) violazione dell’articolo 606 comma 1 lettera E c.p.p., per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al
travisamento del fatto e in ordine al ritenuto provato profilo di Pesce Giorgio quale
amministratore di fatto della società. La Corte sarebbe pervenuta a qualificare
l’imputato quale amministratore di fatto sulla base di circostanze travisate, quali la
partecipazione all’udienza prefallimentare e la consegna dei libri contabili alla
curatela da parte dell’imputato; il fatto che i clienti della società trattassero gli affari
e conoscessero solo l’imputato e non l’amministratore di diritto anche dopo 1’11
marzo 1996, data dell’atto notarile con il quale l’amministrazione era passata alla
signora Greselin Giuliana. Con riferimento alla partecipazione all’udienza
prefallimentare ed alla consegna delle scritture contabili, il ricorrente rileva che il
Pesce si qualificò sempre come socio di maggioranza, dichiarando di intervenire
nell’interesse della società, attesa la latitanza dell’amministratore nominato; quanto
alla conoscenza da parte dei creditori, questa sarebbe facilmente spiegabile con il
2

confermava la sentenza del Tribunale di Padova del 3 marzo 2003, Pesce Giorgio

fatto che tutti i crediti insinuati erano relativi al periodo in cui l’imputato era
amministratore unico della società;
b) violazione dell’articolo 606 comma 1 lettera

E

c.p.p., per mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla
distrazione dell’autovettura, desunta dal travisamento delle acquisizioni istruttorie;
da un esame più attento degli atti emergerebbe che l’autovettura era di proprietà di
Pesce Giorgio, che l’aveva acquistata con permuta di un bene personale, aveva

conto corrente. Secondo il ricorrente non potrebbe parlarsi di distrazione di un bene
del fallimento, quanto piuttosto di simulazione per interposizione di persona,
opponibile alla curatela perché risultante da atto avente data certa anteriore al
fallimento. In definitiva, secondo quanto riferito anche dalla consulente della difesa,
Goffo Loredana, non vi fu distrazione di un bene fallimentare, ma, piuttosto,
arricchimento del fallimento in danno del ricorrente.
Con memoria depositata il 27 marzo 2013 il difensore dell’imputato chiede
pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del
reato a seguito di morte dell’imputato, del quale allega estratto dell’atto di morte,
rilasciato dal Comune di Camposanpietro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza va annullata senza rinvio.
E’ stata, infatti, acquisita formale notizia dell’intervenuto decesso del ricorrente,
mediante certificato, pervenuto anche in originale, del Comune di Camposanpietro;
pertanto ai sensi dell’art. 150 cod. pen. e 129 c.p.p., va dichiarato non doversi
procedere nei confronti del Pesce Giorgio per essere i reato a lui ascritti estinti per
morte dell’imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere i reati estinti per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013
Il Presidente

Il Consig iere estensore

saldato la caparra con assegno personale e pagava le rate con denaro del proprio

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