Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22905 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22905 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GLADYS SUNNY N. IL 22/07/1985
avverso la sentenza n. 4136/2014 TRIBUNALE di BARI, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Sunny Gladys propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 15
ottobre 2014 con la quale il Tribunale di Bari applicava, sull’accordo delle parti,
la pena nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73, comma 4, t.u. stup.
(detenzione illecita di marijuana).
Nel ricorso si deduce che l’imputata avrebbe accettato il patteggiamento
senza le attenuanti generiche per essere rimesso in libertà.

2. Il ricorso è inammissibile.

prospettando piuttosto mere riserve mentali dell’imputato nell’accettare il
patteggiamento, che non hanno rilevanza ai fini dell’invalidazione dell’accordo
concluso (tra le tante, Sez. 5, n. 7445 del 03/10/2013 – dep. 17/02/2014, P.M.
in proc. Sassanelli, Rv. 259512).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed
al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500 (millecinquecento) in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2016.

Le doglianze non configurano vizi del provvedimento impugnato,

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