Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22903 del 24/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22903 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSA ANTONIO N. IL 21/01/1940
avverso la sentenza n. 6325/2011 CORTE APPELLO di MILANO ? del
16/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO
ers
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 24/04/2013

udito il PG in persona del sostproc.gen. dott. G. D’Angelo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso,
RITENUTO IN FATTO

2. Ricorre per cessazione il difensore e deduce illogicità della motivazione in relazione
ella mancata assoluzione per assenza dell’elemento psicologico del reato, nonché,
subordinatamente, in relazione alla mancata derubricazione del reato stesso in bancarotta
semplice, nonché ancora carenza dell’apparato motivazionale in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
3. Argomenta come segue.
3.1. La sentenza di appello parte da presupposti di fatto non rispondenti alla realtà.
Viene invero ignorato il fatto che il Rosa assunse la carica di liquidatore a far tempo dal 25
agosto 2006, con riferimento ad una società costituita nel 1997. La Sri in questione fu poi
cancellata dal registro delle imprese nel 2008. La documentazione sanitaria prodotta in giudizio
non è affatto generica, ma sta a provare i numerosi ricoveri subìti dall’imputato nell’anno tra il
2008 e il 2009. Da ciò è logico dedurre le difficoltà in cui il Rosa si venne a trovare in quel
cruciale periodo. Erroneamente poi la corte d’appello imputa al liquidatore Rosa la mancata
presentazione dei bilanci per tre anni consecutivi. Si tratta di anni in cui lo stesso ancora non
era stato nominato liquidatore. In effetti solo uno dei tre bilanci avrebbe dovuto essere
presentato dal ricorrente. Inoltre, viene ignorato il motivo per cui fu contratto un debito di 2
milioni di euro con la società Italfondiario.
SI tratta di tutte circostanze di fatto dalle quali è agevole dedurre la assoluta non intenzionalità
della condotta dell’imputato. Il delitto contestato richiede una condotta positiva e non può
consistere in una mera omissione. Non vi è poi nessun atto dal quale si possa desumere
un’effettiva ingerenza del Rosa dell’attività di gestione della società. I giudici del merito
affermano che il fatto che l’imputato avesse formalmente rivestito la carica di liquidatore fa
sorgere in capo allo stesso l’obbligo di vigilanza e controllo, la cui violazione comporta
responsabilità penale. Tuttavia, perché si configuri il dolo richiesto dalla fattispecie contestata,
occorre che sia dimostrata la consapevole volontà di rendere impossibile o comunque molto
difficile la puntuale ricostruzione del patrimonio e del giro d’affari. Va considerato che, nel
periodo in cui l’imputato fu formalmente liquidatore della società, nessuna operazione contabile
avrebbe potuto essere trascritta in quanto nessuna operazione fu compiuta. Ne consegue che
Rosa non aveva alcun interesse a nascondere alcunché.
3.2. In ogni caso, la condotta in questione, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto
essere inquadrata nella fattispecie della bancarotta documentale semplice, in quanto una
condotta meramente omissiva dell’imprenditore, In tale settore, è, di fatto, equiparabile
appunto alla figura criminosa di cui all’articolo 217 della legge fallimentare. L’assenza di dolo,
unitamente alla totale inattività della società sono elementi che non consentono diversa
soluzione. è noto che la differenza tra la bancarotta documentale fraudolenta e quella
documentale semplice consiste nell’elemento psicologico.
3.3. Le attenuanti generiche sono state negate semplicemente riportandosi alla
motivazione esibita dal primo giudice, il quale fa riferimento al precedenti penali dell’imputato.
Si tratta di precedenti non specifici e comunque è noto che la giurisprudenza non consente di
negare le attenuanti di cui all’articolo 62 bis cp per la sola sussistenza di precedenti penali. Il
comportamento processuale dell’imputato è stato corretto, lo stesso non si è sottratto al
giudizio, La pena irrogata comunque appare eccessiva in considerazione tanto del predetto
comportamento, quanto del ruolo marginale avuto dal Rosa. In merito non è stata prodotta
adeguata motivazione.
4. è pervenuta rinuncia al mandato da parte dell’avv. F. Poltronieri.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha confermato la
pronunzia di primo grado, con la quale Rosa Antonio, giudicato con rito abbreviato, fu
condannato alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole di bancarotta fraudolenta
documentale aggravata con riferimento al fallimento della S.r.l. THESEO, dichiarato con
sentenza del 24 febbraio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Chiarito ciò, va detto che la prima censura, in quanto mera replica di censura
proposta con l’atto di appello, deve ritenersi generica e, comunque, non concludente.
Invero, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in
frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto
investito, anche solo formalmente, dell’amministrazione dell’impresa fallita, atteso il diretto e
personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture
(ASN 201019049-RV 247251).
2.1. Tanto premesso, la valutazione della effettiva incidenza delle condizioni di salute
del Rosa sulla concreta possibilità di esercitare il suo mandato è questione di merito, che,
ovviamente, non può essere affrontata in questa sede. Ne discende che la mancata
presentazione anche di un solo bilancio è condotta certamente valutabile ai fini della verifica di
fondatezza della contestazione a lui mossa.
2.2. La natura fraudolenta dell’operato dell’imputato è stata ritenuta (certo non
illogicamente) anche in considerazione della sua propensione quasi “professionale” ad
assumere la qualifica di liquidatore di società sull’orlo del fallimento; così egli ha operato in
altre 13 occasioni, per conto di un non identificato avv. Demetrio e nell’interesse di un
personaggio che non ha inteso indicare. Cio ad abundantiam giustifica la qualificazione come
bancarotta documentale fraudolenta.
3. Il diniego di attenuanti ex art. 62 bis cp è stato sinteticamente, ma sufficientemente,
giustificato dalla corte territoriale in base alla entità del danno e alla sussistenza di precedenti
penali, ritenuti sintomatici di una visione delinquenziale della gestione della attività economica.
4. Consegue rigetto e condanna alle spese del grado.
PQM
– rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma In data 2 prile 2013.

1. La rinunzia al mandato reca la data del 18.4.2013, vale a dire che essa è stata
effettuata dopo la notifica dell’avviso al difensore per la presente udienza. Della stessa dunque
non si deve tener conto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA