Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22902 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22902 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FUSCO GIOVANNI N. IL 31/05/1980
avverso la sentenza n. 1320/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
22/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ,ps ‘kr,..cAn,”/”.„2:x c,‹
re: etj
ep

C ,20-kee

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

FATTO E DIRITTO

Fusco Giovanni ricorre avverso la sentenza 22.11.12 della Corte di appello di Lecce, con la quale,
in parziale riforma di quella in data 4.6.12 del locale g.u.p., ha rideterminato la pena, per il reato di

contestata recidiva, in anni uno, mesi quattro di reclusione ed E 400,00 di multa, deducendo
mancanza di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.
Con dichiarazione in data 28.1.13, Fusco Giovanni ha rinunciato al ricorso.
L’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt.589-591 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
ammende che reputasi equo determinare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 aprile 2013
IL C(.01prtensore

e CY

IL PRESIDENTE

furto aggravato in abitazione, previa riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti anche alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA