Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22901 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22901 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIARRATANA GIUSEPPE N. IL 30/08/1985
MADONIA SALVATORE N. IL 12/10/1984
avverso la sentenza n. 3277/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C
che ha concluso per 12′ irrovyr-iy4 c-r, 11,C;

z

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

FATTO E DIRITTO

Giarratana Giuseppe e Madonia Salvatore ricorrono avverso la sentenza 9.11.12 della Corte di
appello di Palermo con la quale, in parziale riforma di quella in data 31.1.11 del locale tribunale, il
fatto-reato loro ascritto è stato riqualificato come furto tentato aggravato ed è stato confermato il

della precedente determinazione della pena, per il reato consumato ritenuto dal tribunale, in misura
inferiore a quella minima prevista per il reato tentato.
Deducono i ricorrenti, con il primo motivo, violazione dell’art.606, comma 1, lett.c) c.p.p. per non
avere i giudici di merito applicato l’art.129 c.p.p. a motivo della improcedibilità dell’azione penale
per mancanza di querela.
L’atto di querela — assumono i ricorrenti — era infatti stato presentato da Amorello Salvatore,
responsabile del supermercato Eurospar facente parte del gruppo Aligroup s.p.a., danneggiato ma
non persona offesa alla quale solo spetta il diritto di querela, non avendo il direttore il potere di
compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, tra cui quello di propone querela, e
pertanto, una volta instauratosi il giudizio a seguito dell’opposizione al decreto penale di condanna,
il giudice aveva l’obbligo di pronunciarsi, all’udienza dell’1.2.10, ex art.129 c.p.p. senza attendere
altra udienza una volta prospettata l’ipotesi di contestare l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p.
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto l’ipotesi
del furto consumato nonostante l’intera azione furtiva fosse caduta sotto la percezione del personale
di vigilanza del negozio.
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge con riferimento alla contestata aggravante, la più
recente giurisprudenza avendo stabilito che non ricorre l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. nel
caso di oggetti esposti in luoghi aperti o comunque accessibili al pubblico, ove sia possibile
rinvenire comunque una forma di ‘custodia’ continuativa e diretta, e , nella specie, il luogo del
commesso reato era sottoposto a continua ed assidua vigilanza.

trattamento sanzionatorio di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed C 35,00 di multa, in ragione

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di questa sezione ( v. sent.16 giugno 2010, n.34009), sussiste
la legittimazione a proporre querela del direttore di un supermercato per fatti di reato commessi in
danno dell’esercizio commerciale cui egli sia preposto nella predetta qualità e, nella specie,
Amorello Salvatore — colui cioè che ha presentato la querela — era il responsabile del supermercato

punitiva.
Peraltro, il capo d’imputazione già recava, nella descrizione del fatto ( ‹…che asportavano dai
banchi del supermercato > ), l’indicazione dell’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p. e pertanto —
come correttamente evidenziato dai giudici di appello — la successiva formale contestazione della
stessa, avvenuta all’udienza del 28.6.10, in altro non è consistita se non in una mera integrazione del
capo d’imputazione, non comportante alcuna modifica sostanziale di esso, attraverso l’indicazione
dell’articolo del codice penale che tale aggravante prevede.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di secondo grado hanno ritenuto
il tentativo di furto aggravato, non procedendo ad una riduzione della pena per le ragioni in esordio
evidenziate.
Infondato è, infine, il terzo motivo in quanto, essendo rimasto accertato in fatto che il supermercato
in argomento non era dotato di sorveglianza continua su tutti i settori di vendita, non essendo a ciò
sufficiente — come correttamente osservato dalla Corte territoriale — la mera predisposizione di un
servizio di sicurezza attuato attraverso idoneo personale, l’aggravante di cui all’art.625 n.7 c.p.
legittimamente è stata ritenuta in quanto la vigilanza degli addetti, all’interno di un supermercato
organizzato con il sistema del self service, era priva del necessario carattere continuativo e diretto.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Eurospar di via Argento n.27/A , in Palermo e pertanto legittimato alla proposizione dell’istanza

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P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 aprile 2013
IL COI SIGLIERE estensore

IL PRESIDENTE

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