Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22900 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 22900 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

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sul ricorso proposto da:
ANTONACCI GRAZIANO N. IL 20/01/1995
avverso la sentenza n. 794/2014 TRIBUNALE di BARI, del
17/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Graziano Antonacci propone ricorso per cassazione avverso la sentenza
del 11febbraio 2014 con la quale il Tribunale di Bari applicava, sull’accordo delle
parti, la pena nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stup.
Nel ricorso si deducono vizi di motivazione in ordine all’accertamento della
responsabilità.

2. Il ricorso propone censure inammissibili, per genericità e comunque per
manifesta infondatezza.

dato pienamente conto dell’impossibilità di applicare formule di proscioglimento
in fatto, operando specifico richiamo alle emergente processuali, sulla base delle
quali era emerso il coinvolgimento dell’imputato nei fatti contestati e la natura
illecita delle condotte.
Inoltre il ricorso è generico in quanto non individua elementi di fatto,
astrattamente suscettibili di valutazione al fine di escludere l’antigiuridicità della
condotta, portati a conoscenza dell’a.g. e da questa non valutati al fine
dell’esclusione dell’applicazione del richiamato art. 129 cod. proc. pen.
Nonostante la genericità della doglianza, si impone in ogni caso
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le modifiche medio
tempore intervenute sul trattamento sanzionatorio della fattispecie penale di cui
all’art. 73, comma 5, T.U. n. 309 del 1990.
Vale ricordare che la disciplina sanzionatoria dell’ipotesi attenuata in materia
di sostanze stupefacenti è rinvenibile ora nel disposto dell’articolo 73, comma 5,
del T.U. n. 309 del 1990, come da ultimo modificato dal decreto legge n. 36 del
2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014.
In tema di successione di leggi nel tempo, la Corte di cassazione può, anche
d’ufficio, ritenere applicabile il nuovo e più favorevole trattamento sanzionatorio
per l’imputato, anche in presenza di un ricorso inammissibile, disponendo, ai
sensi dell’art. 609 cod. proc. pen., l’annullamento sul punto della sentenza
impugnata pronunciata prima delle modifiche normative in melius (Sez. U, n.
46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111).
Tali principi si applicano anche alle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. in
quanto nella sentenza di patteggiamento l’illegalità sopraggiunta della pena concordata sulla base dei parametri edittali diversi rispetto a quelli rideterminati
dalla lex mitior

determina la nullità dell’accordo (Sez. U, n. 33040 del

26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al tribunale
di Bari per l’ulteriore corso.

Contrariamente all’assunto contenuto nell’impugnazione, il giudicante ha

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina la trasmissione degli
atti al Tribunale di Bari.

Così deciso il 12/04/2016.

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