Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 229 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 229 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARIOLO BENEDETTO N. IL 28/01/1959
avverso l’ordinanza n. 242/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 30/09/2013

4

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione dichiarava
inammissibile, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen., l’istanza avanzata
da Cariolo Benedetto, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione del reato per
il quale è stato condannato irrevocabilmente per intervenuta prescrizione.
Rilevava a ragione che non rientra nei poteri del giudice dell’esecuzione la
declaratoria di estinzione per prescrizione e che, in ogni caso, nella specie non

entrata in vigore quando era già pendente il giudizio di appello.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione personalmente il
Cariolo, assumendo che il termine di prescrizione di cui alla legge n. 251 del
2005 era ampiamente decorso alla data di emissione della sentenza di appello.
Pertanto, il ricorrente aveva diritto alla declaratoria di estinzione del reato
per intervenuta prescrizione in ogni stato e grado del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non può
essere fatta valere dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il
ricorrente avrebbe dovuto dedurre la causa di estinzione nel corso del giudizio.
Né, invero, ha dedotto la sussistenza dei presupposti necessari ai fini della
insussistenza del titolo esecutivo ovvero della restituzione nel termine per
impugnare la sentenza in oggetto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 30 settembre 204 I–

TATAI

può applicarsi il regime più favorevole introdotto con la legge n. 251 del 2005

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