Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22899 del 17/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 22899 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Roggeri Giuseppe, nato a Foresto Sparso, il 4/11/1955;

avverso la sentenza del 12/1/2012 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Carmine
Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giovanna Corrias Lucente, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 17/04/2013

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 12 gennaio 2012 la Corte d’appello di Milano confermava la
condanna alla pena di giustizia di Roggeri Giuseppe per il reato di bancarotta
fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore della Sebina
Porfidi e Arredi Urbani s.r.l.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato deducendo vizi motivazionali

fatto, giacchè la Corte territoriale non avrebbe tratto le logiche conclusioni dal
compendio probatorio in atti, dai quali risultava che la contabilità della fallita era
custodita presso la sede della fallita, coincidente con lo studio professionale che ne
seguiva la gestione. Ed in tal senso l’affermazione per cui la stessa sarebbe stata fatta
invece sparire risulterebbe del tutto apodittica, non risultando che il curatore abbia mai
verificato presso la suddetta sede l’effettiva esistenza dei libri e dei registri di cui si è
per l’appunto assunto l’occultamento. Non di meno la sentenza risulterebbe
illogicamente e contraddittoriamente motivata, laddove, pur prendendo atto della
dichiarazione resa dalla consulente contabile di aver firmato una ricevuta relativa alla
consegna dei libri contabili, non ne ha poi tratto l’inevitabile risultato probatorio e cioè
che gli stessi non erano più in possesso dell’imputato.
3. Il 2 aprile 2013 il ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali ha eccepito in via
subordinata l’errore di qualificazione giuridica del fatto contestato, atteso che l’omessa
tenuta dei libri contabili è condotta che integra esclusivamente il reato di bancarotta
semplice previsto dall’art. 217 comma secondo legge fall.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
Infatti i giudici d’appello hanno correttamente estratto dall’evidenza disponibile la prova
della soppressione della contabilità e della colpevolezza del ricorrente nella sua qualità
di amministratore della fallita e dunque di responsabile della tenuta e della
conservazione della stessa, evidenziando come il curatore avesse dichiarato di aver
ricevuto dalle mani dell’imputato e della consulente contabile i libri relativi alla gestione
antecedente al 1994, ma non quelli concernenti il periodo successivo, nonché
dall’amministratore che era succeduto al Roggeri il registro delle assemblee,
circostanza che corrisponde ai ricordi del menzionato consulente. La sentenza ha
dunque ritenuto – in maniera tutt’altro che manifestamente illogica – smentita dai fatti
l’asserzione difensiva per cui i libri mancanti si trovassero ancora presso la sede
dell’impresa, coincidente con lo studio della consulente, trovando ulteriore conferma

della medesima. In particolare il ricorrente lamenta il sostanziale travisamento del

all’assunto nel fatto che nel corso della verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza
gli stessi non vennero rinvenuti.
Il ricorso invero dimostra di non confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dalla
Corte territoriale, limitandosi a ribadire in maniera apodittica l’attualità della
conservazione dei libri non rinvenuti presso lo studio della consulente, senza però
indicare elementi idonei ad intaccare il significato delle prove poste alla base delle
conclusioni assunte nella sentenza impugnata. Né la tenuta logica dell’apparato

che la menzionata consulente aveva accusato ricevuta della consegna dei libri contabili,
atteso che sul punto la sentenza ha precisato come la stessa abbia avuto modo di
precisare come al rilascio della ricevuta non fosse poi seguita alcuna effettiva
consegna, circostanza con la quale ancora una volta il ricorrente omette di confrontarsi.

2.Parimenti inammissibili sono infine i motivi nuovi, con i quali il ricorrente ha eccepito
l’errata qualificazione del fatto.
Per un verso deve infatti ricordarsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui
l’omessa tenuta della contabilità può integrare il reato di bancarotta documentale
fraudolenta – e non quello di bancarotta semplice – qualora si accerti che scopo
dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (ex multis Sez. 5, n. 25432
del 11 aprile 2012, De Mitri e altri, Rv. 252992). Ed in proposito non v’è dubbio (né il
ricorrente lo contesta) che la sentenza impugnata abbia esaurientemente e logicamente
motivato sul comune scopo dei due amministratori susseguitisi alla guida della società
di nascondere ai creditori ogni evidenza contabile delle operazioni effettuate negli ultimi
ani di attività della stessa, talchè in ogni caso i giudici d’appello non avrebbero
commesso alcun errore nella qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Non di meno deve osservarsi come il ricorrente trascuri per l’ennesima volta il doveroso
confronto con l’effettivo contenuto della motivazione della sentenza, giacché la Corte
territoriale ha ampiamente spiegato perché nel caso di specie ricorra propria la
fattispecie descritta nella prima parte del secondo comma dell’art. 216 legge fall. in
ragione della ritenuta effettiva pregressa istituzione dei libri contabili, circostanza
dedotta in maniera tutt’altro che illogica dalla costante redazione dei bilanci e
dall’affidamento dell’elaborazione contabile ad uno studio professionale.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.

giustificativo risulta compromessa, come invece pretenderebbe il ricorrente, dal fatto

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/4/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA