Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22898 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22898 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RINALDI GASTONE N. IL 04/11/1948
avverso la sentenza n. 4888/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C, S, senza considerare la veste formale ricoperta dal
Ragusa all’interno della società fallita, la cui leggerezza e superficialità non poteva integrare
.
La Corte di appello — prosegue il ricorrente — aveva illegittimamente negato rilevanza al preliminare
di vendita concluso con Canotto Luigi, ignorando anche le dichiarazioni dei fornitori della società
che avevano indicato nel Canotto il soggetto di riferimento, così come le dichiarazioni del teste
Nicolin Gino che si era visto negare dei documenti che il Rinaldi aveva chiesto suo tramite al
Canotto.
Carente era inoltre la motivazione anche con riguardo al profilo del dolo, < nel suo diverso atteggiarsi nella bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale >, essendo innegabile che per la
prima è necessario il dolo specifico, mentre in quella patrimoniale la pur consapevole accettazione
del ruolo di amministratore di diritto non implica necessariamente la consapevolezza dei disegni
criminosi ideati e posti in essere dall’amministratore di fatto, dovendo la partecipazione psicologica
essere desunta da parametri concreti ed esaustivi, idonei a provare la sussistenza nell’imputato di
una piena coscienza, mentre la sentenza impugnata non aveva risposto ai rilievi difensivi
evidenzianti l’irrilevanza del comportamento superficiale del Ragusa, il suo prolungato soggiorno in
Spagna e le affermazioni dell’imputato di aver intrattenuto sporadici contatti con il Carlon() in
occasione della firma di contratti a lui necessariamente intestati.

Deduce il ricorrente violazione dell ‘art.606, comma 1, lett.e) e.p.p. lamentando come la Corte

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
I fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale — per i quali non vi è discussione —
relativi alla F.11i Rinaldi sx.1., società dichiarata fallita con sentenza 20.1.2000, correttamente sono
stati addebitati al Rinaldi il quale dal 26.3.96 ne era stato l’amministratore di diritto e legale
rappresentante.

gestione societaria dal parte dell’odierno ricorrente, abbiano militato i riscontri scaturiti dagli
accertamenti di p.g. (di cui alla relazione 30.11.2000), secondo cui per le singole forniture di merce
gli acquisti erano stati effettuati o da tale ‘Luigi’ ovvero da persona che si era qualificata come
`Rinaldi’, non certo illogicamente da ciò deducendo la reale ingerenza dell’imputato nella gestione
della società di cui era l’amministratore legale, dal momento che non avrebbe avuto ragione
Carlotto Luigi, il quale in talune occasioni si era qualificato con il proprio nome, di spendere in altre
il nome del Rinaldi, laddove inoltre quest’ultimo aveva anche ammesso di essersi tenuto in contatto
con il Canotto anche quando si trovava all’estero, seguendo in tal modo le vicende operative della
‘F.11i Rinaldi’.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 aprile 2013

Hanno infatti evidenziato i giudici di merito come, in senso opposto alla asserita estraneità alla

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