Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22897 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22897 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SILVA LUCIANO N. IL 15/02/1952
avverso la sentenza n. 4390/2005 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C,.5113.11,-4
che ha concluso per ,R f;,~/te-4- 5.< kst a- 'ti( (01. ■ Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 17/04/2013 FATTO E DIRITTO Silva Luciano ricorre avverso la sentenza 20.12.11 della Corte di appello di Milano che ha confermato, per il prevenuto, quella in data 9.2.05 del G.u.p. di Monza con la quale è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. con riferimento alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di bancarotta contestati ed altri fatti di bancarotta giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza 5.10.02, irrevocabile il 16.3.02. Erroneamente e contraddittoriamente — secondo il ricorrente — i giudici di appello avevano rilevato la sussistenza di 'numerosi precedenti' , tra cui certamente anche quello del 2002, sicuro indice della inclinazione dell'imputato a commettere reati di stampo economico, senza però trarne poi le conseguenze per l'applicazione della continuazione, i cui indici rivelatori sono rappresentati dalla omogeneità della condotta e dall'intervallo temporale tra i reati. Nella specie — sostiene la difesa - il primo indice era rimasto integrato trattandosi di condotte omogenee poste in essere dal Silva quale amministratore di fatto, mentre la continuità cronologica andava individuata per essere la condotta di cui alla sentenza del 2002 riferibile al 1991 e quella oggetto del presente processo a fatti dal 1994 fino al 1997, data del fallimento della `Tech P.D.P. International s.r.l.'. Con il secondo motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, basata sui precedenti penali, pur non essendo però stata contestata la recidiva e senza considerare che il ricorrente si era adoperato, secondo le proprie possibilità, per risarcire la società fallita. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. In tema di continuazione, la valutazione circa la sussigenza dell'unicità dei disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito: essa è sindacabile in documentale ascrittigli, aggravati ex att.2191.fall. sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (v. Cass., sez.IV, 13 giugno 2007, n.25094). Nella specie, con motivazione coniata i giudici di appello hanno escluso l'operatività dell'istituto della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e gli omologhi fatti sanzionati con la sentenza del Tribunale di Milano del 5.10.02, evidenziando l'indimostrato legame ideologico tra i (Tech P.D.P. International s.r.1.) non potendo di per sé assumere un significato di continuità tra i fatti di bancarotta in assenza di indici dimostrativi di un rapporto di necessaria interdipendenza tra i fatti di bancarotta compiuti nell'amministrazione della seconda società e quelli di cui alla precedente attività del Silva. Il ricorrente poi, in questa sede, non ha evidenziato elementi favorevoli alla applicazione dell'istituto di cui all'art.81 c.p., né sotto il profilo del necessario legame ideologico tra i diversi fatti di bancarotta, né sotto quello del pur rilevante iato temporale tra gli stessi (tra i fatti di bancarotta della P.D.P. s.r.l. e quelli odierni vi è infatti un intervallo di ben sei anni ! ), limitandosi a considerare sufficiente una 'contiguità cronologica' che tale invece non è — correttamente — apparsa ai giudici territoriali. Quanto al secondo motivo, del tutto legittimamente sono state negate le invocate attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti, anche specifici, del Silva, trattandosi di parametro considerato dall'art.133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art.62-bis c.p. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 aprile 2013 IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE reati precedenti e quelli attuali, l'attività di 'traghettamento' da una società (P.D.P. s.r.1.) ad un'altra

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