Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22895 del 17/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22895 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOSTIA GIUSEPPE N. IL 17/10/1942
avverso la sentenza n. 564/2006 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 15/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C .S
che ha concluso per .4) ‘1~4,2 LA 7›.: dAX cyk

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/04/2013

FATTO E DIRITTO

Lostia Giuseppe ricorre avverso la sentenza 15.12.11 della Corte di appello di Cagliari-sezione
distaccata di Sassari che ha confermato quella in data 14.1.05 del Tribunale di Sassari con la quale è
stato condannato, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, concesse attenuanti generiche,

Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), c) ed e) c.p.p. per non avere i giudici
di merito ritenuto la configurabilità del reato del reato di bancarotta semplice (per non essere state
rinvenute le scritture contabili ), una volta escluso di dare credito alle affermazioni del curatore
secondo cui l’imputato teneva la contabilità semplificata ai sensi dell’art18 del D.P.R. n.600/73, o
quanto meno escluso la irricostruibilità del volume d’affari.
Osserva la Corte che il ricorso, anche a prescindere dalla sua sostanziale aspecificità, deve essere
dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
I giudici di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno infatti
evidenziato che dalla relazione del curatore era risultato anzitutto che la fallita s.a.s. SA.F.CO.
osservava il regime di contabilità ordinaria e non quello di contabilità semplificata, come anche la
teste Spanu, ragioniera addetta alla tenuta della contabilità della fallita, aveva confermato.
Era rimasto altresì provato — hanno ancora sottolineato i giudici di secondo grado — che i libri e le
scritture previsti dalla contabilità ordinaria non erano stati consegnati al curatore fallimentare, per
cui non certo illogicamente i giudici di merito hanno attribuito a Lostia, amministratore unico della
fallita, la loro sottrazione, eseguita allo scopo di recare pregiudizio ai creditori della SA.F.00.,
tanto che ne era derivata — come affermato dallo stesso curatore — l’impossibilità di ricostruire
compiutamente il patrimonio e il movimento degli affari della fallita.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

e 1.000,00.

alla pena di anni due di reclusione, oltre le pene accessorie di legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 17 aprile 2013
IL PRESIDENTE

IL COA11, LIERE estensore

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