Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22892 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 22892 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Zuttion Luciano, nato ad Aquileia, il 13/7/1945;

avverso la sentenza del 20/9/2012 della Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Vito
D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Saverio Fatone, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 16/04/2013

1.Con sentenza del 20 settembre 2012 la Corte d’appello di Trieste in parziale riforma
della pronunzia di primo grado assolveva Zuttion Luciano per alcuni reati fallimentari,
confermando invece la condanna dell’imputato per più fatti di bancarotta commessi
nella sua qualità di amministratore di fatto della Alimentare Isontina s.r.i. dichiarata
fallita il 25 luglio 1994.
2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l’imputato che con unico
motivo eccepisce l’estinzione dei reati per cui è stata pronunziata condanna per

memoria depositata il 26 marzo 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarmente deve rilevarsi che il termine di prescrizione dei reati per cui la Corte
d’appello di Trieste ha confermato la condanna del Zuttion deve essere determinato in
anni dodici e mesi sei ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. nel testo introdotto dalla I. n.
251/2005, applicabile ai sensi dell’art. 10 della stessa in quanto più favorevole per
l’imputato ed essendo intervenuta la sentenza di condanna di primo grado il giorno
dopo la sua entrata in vigore avvenuta 1’8 dicembre 2005. In proposito va ancora
evidenziato che il termine in questione deve essere calcolato nella misura indicata non
risultando che all’imputato, in relazione ai suddetti reati, siano state riconosciute
aggravanti ad effetto speciale, ma solo quelle ad effetto comune previste dagli artt.
219 comma 2 n.1 legge fall. e 112 c.p., nonché la recidiva semplice di cui all’art. 99
comma 1 c.p., essendo l’aggravante di cui al primo comma del citato art. 219 legge
fall. stata originariamente contestata esclusivamente in relazione ai reati da cui
l’impugnata sentenza ha assolto il Zuttion.
Conseguentemente il suddetto termine si è indistintamente e definitivamente
compiuto il 29 agosto 2008 – tenuto conto dei periodi di sospensione maturati nel
corso del procedimento per complessivi anni uno, mesi sette e giorni quattro – e
dunque già prima della pronunzia della sentenza impugnata.

2. Ciò premesso il ricorso deve quindi essere accolto.
In proposito va infatti ribadito l’orientamento di questa Corte (Sez. 5 n. 47024 del 11
luglio 2011, Varone, rv 251209; Sez. 2 n. 38704 del 7 luglio 2009, Ioime, rv 244809)
per cui non osta alla declaratoria della causa estintiva in sede di legittimità la
circostanza che il ricorso sia stato presentato all’esclusivo fine di far rilevare la
prescrizione maturata prima della pronunzia della sentenza d’appello, atteso che ciò
non lo rende inammissibile perché privo della dovuta specificità e dunque inidoneo a
determinare l’effettiva instaurazione del rapporto di impugnazione.

l’intervenuto compimento dei relativi termini di prescrizione. Motivo ribadito con

Infatti, a differenza dell’ipotesi – oggetto del pronunziamento di Sez. un. n. 33542 del
27 giugno 2001, Cavalera, rv 219531 – in cui la prescrizione sia sopravvenuta alla
decisione impugnata, nella quale con il ricorso mirato al suo riconoscimento non viene
in realtà prospettato alcun vizio di quest’ultima, nel caso in cui la fattispecie estintiva
già si sia perfezionata al momento dell’intervento del giudice d’appello il ricorrente
censura invece la violazione compiuta da quest’ultimo dell’obbligo di dichiarare
l’estinzione del reato imposto dall’art. 129 c.p.p., cosicchè il suo ricorso non può

corso del giudizio d’appello, giacché, come pure evidenziato in una recente pronunzia
(Sez. 4 n. 6835 del 15 gennaio 2009, Casadei, rv 243649), l’imputato prende
cognizione di tale omissione solo a seguito dell’emissione della sentenza e, quindi, non
potrebbe dedurre la violazione di legge se non, per l’appunto, con il ricorso al giudice
di legittimità.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per l’intervenuta
estinzione dei reati contestati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati per cui è intervenuta
conferma della condanna estinti per prescrizione.
Così deciso il 16/4/2013

ritenersi generico. Né rileva in proposito che la questione non sia stata dedotta nel

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