Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22889 del 12/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22889 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICCOLI ALBERTO N. IL 10/01/1984
NICCOLI ALESSANDRO N. IL 12/09/1946
avverso la sentenza n. 4619/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ERSILIA CALVANESE;

Data Udienza: 12/04/2016

1. Niccoli Alberto e Niccoli Alessandro propongono ricorso per cassazione
avverso la sentenza del 28 gennaio 2014 con la quale la Corte di appello di
Firenze aveva confermato la condanna emessa nei loro confronti rispettivamente
per i reati di cui agli artt. 337 e 610 cod. pen.
Secondo quanto accertato dai Giudici di merito, Alberto Nicoli, dopo aver
subito l’elevazione di una contravvenzione stradale per sosta vietata, ostacolava,
ponendosi con il proprio corpo contro lo sportello dell’autovettura della polizia
municipale, l’uscita dell’agente che intendeva identificare il padre Alessandro,

protesta per il verbale subito aveva impedito ai vigili di proseguire la marcia.
La Corte di appello riteneva di non ravvisare la scriminante di cui all’art.
393-bis cod. pen., in quanto l’azione dei vigili alla quale si era opposto Alberto
Nicoli doveva ritenersi legittima (identificazione di Alessandro Nicoli che si era
reso responsabile appena prima di violenza privata), mentre la stessa non era
applicabile per il reato ravvisato nei confronti di Alessandro Nicoli.
Nei ricorsi per cassazione si deducono vizi di violazione di legge, con
riferimento alla ritenuta responsabilità degli imputati, per la mancanza di dolo e
per la reazione legittima ad atti arbitrari del p.u., almeno in forma putativa.

2. I ricorsi sono inammissibili.
Le doglianze dei ricorrenti propongono motivi in fatto, inammissibili in sede
di legittimità, che si risolvono in una diversa lettura delle evidenze processuali.
I giudici di merito hanno analizzato la versione dei fatti proposta dai
ricorrenti e l’hanno motivatamente ritenuta non fondata, con conclusioni che non
risultano censurabili per illogicità manifesta.
Per il dolo, basti osservare che la versione sostenuta dagli imputati in sede
di appello era stata quella di aver reagito ad atti, a loro avviso, arbitrari degli
agenti.
A tal riguardo, va ribadito il costante insegnamento secondo cui l’art. 393bis cod. pen. (che ha sostituito l’art. 4 del d.lgs.lgt. n. 288 del 1944) non
prevede una circostanza di esclusione della pena ricadente sotto la disciplina
dell’art. 59 cod. pen., ma dispone l’esclusione della tutela nei confronti del
pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione
solo in rapporto ad atti che obbiettivamente — e non soltanto nell’opinione
dell’agente — concretino una condotta arbitraria (tra le tante, Sez. 6, Sentenza
n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513).
L’esimente in ogni caso è prevista per i soli reati previsti dall’art.
cod. pen. tra i quali non rientra in ogni caso il reato di violenza privata.

393-bis

anch’egli contravvenzionato per la medesima infrazione stradale e che per

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e
ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria.

P. Q. M.

spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000 (mille) in favore delle cassa
delle ammende.
Così deciso il 12 04/2016.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle

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